26 aprile 2023

La nomina e l'indipendenza dell'organo di controllo negli ETS

Autore: Marco Baldin
Il D.Lgs. 3.07.2017, n. 117 “Codice del Terzo Settore” (CTS) ha introdotto l’organo di controllo. Come conseguenza dell’adeguamento statutario necessario per ottenere l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) numerose associazioni e fondazioni devono provvedere alla nomina dei componenti dei rispettivi organi di controllo interno (monocratico o collegiale).

Le fondazioni hanno sempre obbligo di nomina dell’organo di controllo.

L’obbligo di nomina sorge anche per le associazioni, riconosciute e non riconosciute, al superamento delle soglie dimensionali previste dal secondo comma dell’articolo 30 del CTS. La nomina, in ogni caso, è altresì obbligatoria quando siano costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi dell’articolo 10 del CTS, a prescindere dai limiti quantitativi e dalla forma assunta dall’ente del Terzo settore, purché con personalità giuridica ed iscritto nel Registro delle Imprese.

Composizione - Il numero dei componenti dell’organo di controllo è stabilito dall’atto costitutivo e/o dallo statuto.

Almeno un componente dell’organo di controllo è scelto fra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dalla legge e dallo statuto. Nel caso di organo monocratico i predetti requisiti devono esser posseduti dall’unico componente.

L’organo di controllo, qualora incaricato anche della revisione legale, è integralmente costituito da revisori legali iscritti all’apposito registro.

Requisiti - L’organo di controllo può essere monocratico o composto da più membri. Si ritiene preferibile che l’organo di controllo sia costituito da almeno 3 membri.

Il componente dell’organo monocratico o almeno uno dei componenti dell’organo collegiale dovrà essere scelto fra gli iscritti:
  • nella sezione A Commercialisti dell’albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
  • nell’albo degli Avvocati;
  • nell’albo dei Consulenti del lavoro;
  • fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche;
  • fra gli iscritti nel registro dei revisori legali.
Le funzioni svolte dai componenti dell’organo non variano in ragione dei titoli professionali posseduti.

Qualora all’organo di controllo sia demandato l’espletamento della revisione legale dei conti, tutti i componenti (o l’unico componente nel caso di organo monocratico) devono essere iscritti nel registro dei revisori legali.

Ulteriori requisiti di professionalità possono essere stabiliti dallo statuto.

Si ritiene, inoltre, che l’assemblea degli associati o l’organo assembleare o di indirizzo, comunque denominato, nelle fondazioni, oltre a nominare l’organo di controllo, indichi anche il presidente, quale soggetto di riferimento e di coordinamento dell’organo stesso.

L’atto costitutivo o lo statuto possono prevedere la nomina di:
  • un supplente dotato della professionalità di cui all’articolo 2397 del Codice civile nel caso di organo monocratico;
  • due supplenti, di cui almeno uno dotato della professionalità di cui all’articolo 2397 del Codice civile, nel caso di organo pluripersonale.
Nella prima riunione e con periodicità annuale l’organo di controllo pluripersonale valuta, sulla base delle dichiarazioni rese dai suoi componenti e delle informazioni comunque disponibili, la composizione dello stesso, verificando in particolare il rispetto dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo statuto.

Ai fini di tali valutazioni, i componenti dell’organo di controllo, una volta eletti o quando ricorrano variazioni, comunicano per iscritto agli altri componenti le pertinenti informazioni complete e aggiornate.

Il componente l’organo monocratico, prima di accettare l’incarico e con periodicità annuale, accerta la sussistenza e la permanenza in capo a sé stesso dei requisiti di incompatibilità, della indipendenza e professionalità.

Limiti particolari - Nelle fondazioni, nonché nelle associazioni che abbiano costituito patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del CTS, la nomina dell’organo di controllo è sempre obbligatoria.

Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è invece obbligatoria solo quando siano superati per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
  • totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: € 220.000,00;
  • dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.
La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del CTS.

Durata - La nomina è effettuata in genere per un triennio; in questo caso, la carica cessa con l’approvazione del bilancio di esercizio del 3° esercizio di durata in carica. Si ritiene ammissibile prevedere statutariamente una durata diversa dell’incarico (per esempio, quadriennale), laddove questa risulti compatibile con i criteri di ragionevolezza e buon andamento dell’ente.

I componenti dedicano allo svolgimento dell’incarico impegno e tempo adeguati. Al momento dell’accettazione dell’incarico e periodicamente nel corso dello stesso, essi valutano attentamente l’impegno e il tempo richiesto per il diligente svolgimento dell’incarico.

Indipendenza - I componenti dell’organo di controllo devono svolgere l’incarico con obiettività e integrità e nell’assenza di interessi, diretti o indiretti, che ne compromettano l’indipendenza.

Il requisito dell’indipendenza si sostanzia, in particolare, in un:
  • corretto atteggiamento professionale che induce il componente dell’organo di controllo a considerare nell’espletamento dell’incarico solo gli elementi rilevanti per l’esercizio della sua funzione, escludendo ogni fattore ad esso estraneo;
  • la condizione di non essere associato a situazioni o circostanze dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che la capacità del componente dell’organo di controllo di svolgere l’incarico in modo obiettivo sia compromessa.
Nel caso in cui si accerti la sussistenza di rischi che compromettono l’indipendenza del componente l’organo monocratico o di uno o più componenti dell’organo pluripersonale questi adottano tempestivamente le misure di salvaguardia che consentano di ripristinare la propria indipendenza. Nel caso in cui il requisito non sia ripristinato, oltre alla rinuncia dell’incarico, devono essere messe in atto le azioni previste per la sostituzione del componente o dei componenti dell’organo di controllo.
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