Il testo dell'articolo 112 della bozza di Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una disposizione che mira a rafforzare i controlli sulle società che beneficiano di finanziamenti pubblici pari o superiori a 100.000 euro. In particolare, la norma prevede la nomina di un rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) negli organi di controllo di queste società, un'iniziativa che ha immediatamente suscitato una forte reazione e preoccupazione tra i professionisti del settore.
I dubbi sulla ratio della norma - A prima vista, il provvedimento appare dettato dalla volontà di assicurare un monitoraggio più diretto e tempestivo dell’impiego dei fondi pubblici, evitando possibili abusi. Tuttavia, la necessità di introdurre un "tutore ministeriale" viene percepita come una sfiducia nei confronti del Collegio Sindacale e del Revisore Legale, organi che da sempre garantiscono l’indipendenza, la tutela degli interessi degli stakeholder e la trasparenza aziendale. La presenza del rappresentante del MEF, lungi dall’essere un semplice supporto, potrebbe introdurre complessità e conflitti di competenza, oltre che interferire con la tradizionale autonomia degli organi di controllo.
Reazioni dei sindacati e dei professionisti - Le principali sigle sindacali di categoria, tra cui Adc, Aidc e Ungdcec, hanno espresso preoccupazione e perplessità riguardo a questa misura. In un comunicato congiunto, i presidenti delle associazioni hanno sottolineato come l'art. 112 violi la libertà di nomina dei componenti dell’organo di controllo, diritto sancito dall’assemblea dei soci, e rischi di introdurre un sistema a doppio binario. La sovrapposizione delle competenze tra i sindaci e i revisori "ministeriali" potrebbe infatti risultare controproducente e portare a disguidi operativi nella gestione dei controlli e degli obblighi previsti.
Un possibile conflitto con il Codice Civile - Il nodo critico della norma riguarda anche il contrasto con le disposizioni del Codice Civile, in particolare con gli articoli 2397 e 2403, che regolano i requisiti di professionalità e indipendenza dei componenti dell'organo di controllo. Inoltre, il D.Lgs. 39/2010 stabilisce già i criteri professionali e di vigilanza, affidando ai revisori un ruolo fondamentale di verifica sulla gestione aziendale. La nomina di un membro esterno, che risponde direttamente al MEF, potrebbe ledere questi principi, generando un “commissariamento” dell’organo di controllo e minando la fiducia degli operatori nel sistema.
Perplessità costituzionali e prospettive di abrogazione - Il presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Elbano De Nuccio, ha dichiarato in audizione che la richiesta di abrogazione dell’articolo 112 è motivata da “forti dubbi di legittimità costituzionale” e da una possibile incompatibilità con le libertà fondamentali dell’ordinamento europeo. Il presidente ha inoltre ricordato come il quadro normativo esistente già affidi a professionisti qualificati l’attività di vigilanza, senza bisogno di un intervento esterno che rischierebbe di indebolire il sistema di controlli esistenti.
Anche il Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro ha espresso contrarietà alla misura, pur condividendo l’obiettivo generale di garantire la corretta fruizione dei contributi pubblici. Tuttavia, i consulenti sottolineano come l’attuazione dell’articolo 112 rischi di minare la libertà d’iniziativa economica delle imprese e propongono alternative, come un rafforzamento dei controlli nella fase di assegnazione dei contributi.
Infine, Confprofessioni ha messo in evidenza come la manovra non preveda alcuna copertura per potenziare le misure di welfare destinate ai professionisti, sollevando preoccupazioni per il settore, già impegnato nella transizione digitale ed ecologica e bisognoso di incentivi per rafforzare l’aggregazione e la competitività.
Considerazioni finali - L’inserimento di un rappresentante ministeriale negli organi di controllo aziendali sembra destinato a essere uno dei temi più controversi della Legge di Bilancio 2025. Il governo dovrà valutare con attenzione le critiche mosse dalle associazioni professionali e dal mondo delle imprese, che vedono in questa norma una minaccia alla loro autonomia operativa e alla fiducia verso il sistema di vigilanza aziendale. Sarà cruciale, per evitare effetti controproducenti, trovare un equilibrio tra l’obiettivo di trasparenza e la salvaguardia dell’indipendenza degli organi di controllo già esistenti.
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