La figura del revisore legale dei conti ricopre un ruolo specifico e distinto da quello del collegio sindacale, sebbene entrambi siano soggetti centrali nei controlli societari e nella rilevazione di criticità finanziarie. Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) prevede obblighi dettagliati per il collegio sindacale, ma non per il revisore, confermando una divisione di funzioni volta a evitare sovrapposizioni e conflitti di competenze.
Un aspetto rilevante è la mancata nomina del revisore legale dei conti da parte di numerose società, nonostante l’obbligo previsto dall’articolo 2477 c.c. Il CCII, tramite l’articolo 379, ha abbassato le soglie che impongono la nomina del revisore o di un sindaco unico, ma molte imprese non hanno ancora adempiuto. Questa mancata nomina può essere facilmente rilevata dalle Camere di Commercio e costituisce un ostacolo all’adempimento delle normative CCII, che mirano a prevenire la crisi d’impresa.
Revisore e Collegio Sindacale: un controllo distinto - Il revisore si occupa del controllo sul bilancio aziendale con un approccio indipendente e rigoroso, basato su procedure formali e standard di revisione. Questo tipo di controllo esterno si differenzia chiaramente dalle funzioni del collegio sindacale, che ha compiti di vigilanza estesi agli assetti organizzativi e amministrativi. La normativa impone, inoltre, una netta separazione di incarichi, vietando al revisore qualsiasi attività per conto della società controllata, per evitare compromissioni di indipendenza.
Nonostante il revisore non sia formalmente incluso negli obblighi di controllo previsti dal CCII, egli svolge un ruolo indiretto nell’ambito della prevenzione della crisi aziendale. Pur non essendo vincolato all’articolo 25-octies del CCII, che definisce le responsabilità per la rilevazione della crisi agli organi societari, il revisore è tenuto a valutare la capacità dell’impresa di garantire la continuità aziendale. Tale valutazione si basa su un’analisi del sistema organizzativo-contabile, che costituisce parte integrante del lavoro di revisione.
Nel caso in cui l’organo amministrativo rilevi uno stato di pre-crisi, il revisore è chiamato a rivalutare gli indicatori di continuità aziendale e a documentare eventuali segnali di criticità nella sua relazione al bilancio. Tale obbligo è imposto dall’interazione tra il CCII e il Dlgs 39/2010, che disciplina la revisione legale dei conti, e impone al revisore di segnalare ogni circostanza che possa compromettere la continuità aziendale. Questa responsabilità è un aspetto centrale del ruolo del revisore, che si deve basare su dati attendibili e su sistemi contabili adeguati per formulare previsioni accurate.
Il revisore, tuttavia, non dispone di poteri sanzionatori o di intervento diretto nei confronti di eventuali mancanze dell’organo amministrativo. In caso di omissioni, può attivare uno scambio di informazioni con l’organo di controllo, secondo l’articolo 2409-septies c.c., invitandolo a prendere i provvedimenti previsti dal Codice civile e dal CCII. Queste comunicazioni devono essere riportate nella relazione di revisione, confermando l’impegno del revisore a mantenere un quadro trasparente e completo per gli stakeholder.
La distinzione tra revisore e collegio sindacale evidenzia la complementarità dei ruoli: mentre il collegio sindacale assume un controllo continuativo e interno sugli assetti aziendali, il revisore garantisce un controllo formale ed esterno sul bilancio. Entrambi contribuiscono alla prevenzione della crisi d’impresa, con il revisore che, pur senza gli obblighi previsti dal CCII, risulta essere un attore cruciale per la trasparenza e la solidità dell’informativa finanziaria.
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