Il Legislatore, relativamente al compenso da indicare nella proposta del revisore, ha sancito che un adeguato corrispettivo dell’incarico rappresenta affidabilità e qualità del lavoro.
Chi si propone quindi per assumere il ruolo di revisore deve necessariamente effettuare una stima delle risorse professionali e delle ore da impiegare nel lavoro, considerando la dimensione della Società, le sue caratteristiche e la sua struttura patrimoniale, finanziaria ed economica, la capacità del management di valutare l’adeguatezza degli assetti amministrativi e contabili; deve però porre la sua attenzione anche alle proprie capacità e conoscenze professionali stabilendo in maniera autocritica se sia in possesso di quelle necessarie allo svolgimento del lavoro e alla sua complessità.
Si ricordi infatti che la valutazione della qualità del lavoro svolto da parte del MEF nella sua attività di controllo, si baserà anche sulla verifica di quanto svolto dal revisore propedeuticamente alla quantificazione del corrispettivo proposto e alla proporzionalità di questo al lavoro da svolgere, secondo i criteri stabiliti dalla legge.
L’articolo 10, comma 10, D.Lgs. 39/2010 recita che “il corrispettivo per l’incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l’affidabilità dei lavori. A tal fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell’incarico avendo riguardo:
- alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l’incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;
- alla preparazione tecnica e all’esperienza che il lavoro di revisione richiede;
- alla necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 11 (principi di revisione)”.
Ecco, quindi, che diventa fondamentale determinare la natura, la tempi e risorse necessari per lo svolgimento dell’incarico (ad esempio, è necessario il coinvolgimento del team di risorse junior o senior? È necessario coinvolgere specialisti in materie fiscali o legali?); non è più possibile determinare forfettariamente il compenso per un incarico, sono troppe le variabili che lo possono influenzare. Questa analisi dovrà essere effettuata all’interno dell’elaborazione del piano di revisione, ossia lo strumento cardine per la pianificazione di tutto il processo della revisione.
Il revisore deve, sostanzialmente, essere sicuro di avere il tempo e le risorse per gestire il proprio incarico:
- Se l’incarico è affidato a una società di revisione, nella composizione del team occorre essere certi di inserire nello stesso personale adatto, con esperienze commisurate alla tipologia e alla complessità delle procedure da svolgere.
- Se l’incarico è affidato a un revisore persona fisica, occorre pianificare un monte ore adatto alla raccolta di elementi probativi e risposte al rischio di revisione sia proprio che di eventuali collaboratori che si intende mettere a disposizione.
Nell’effettuare il computo delle ore e di eventuali risorse necessarie, il revisore deve considerare che il suo compito, che termina con la stesura della relazione al bilancio, si svolge per fasi:
- Accettazione e mantenimento dell’incarico: entro luglio/settembre
- Pianificazione dell’intervento: entro luglio/settembre
- Programmazione del lavoro: entro dicembre
- Svolgimento delle verifiche: per le verifiche ad ad interim, entro dicembre, per quelle finali il termine è febbraio dell’anno successivo
- Valutazione degli errori e discussione degli aggiustamenti: entro aprile dell’anno successivo
- Espressione del giudizio: entro aprile dell’anno successivo o comunque entro la convocazione dell’assemblea per l’approvazione del bilancio.
Sebbene non esista uno standard di calcolo per la determinazione del corrispettivo, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili nella redazione del documento “Approccio metodologico alla revisione legale affidata al collegio sindacale nelle imprese di minori dimensioni” ha elaborato uno schema di calcolo sviluppato come segue:
- a) Stimare le ore-base facendo la media aritmetica semplice tra l’attivo di bilancio e i ricavi delle vendite e delle prestazioni. Nello stesso documento, ad ogni range di valori di tale media è associato un numero di ore standard.
- b) Applicare una rischiosità generica di settore. In particolare, è applicato un coefficiente incrementativo del numero di ore previsto in base alla media del 10% per le società che realizzano produzioni su commessa, un coefficiente riduttivo del 50% per le società immobiliari e un coefficiente riduttivo del 15% per le società commerciali, di servizi e simili.
- c) Applicare una rischiosità specifica dell’azienda oggetto di analisi, basandosi su una valutazione preliminare del rischio d’incarico. È possibile non applicare alcun aggiustamento qualora il rischio di revisione sia considerato basso, un coefficiente incrementativo del 20% quando il rischio sia considerato o un coefficiente incrementativo del 40% qualora il rischio sia invece considerato alto.