L’attività di revisore legale viene svolta da professionisti in possesso di specifiche competenze in materia e di titoli idonei, quali una laurea in materie economiche, aziendali o giuridiche.
Per svolgere tale l'attività, l’aspirante revisore dovrà superare un esame di abilitazione bandito annualmente. È necessario, inoltre, in seguito al superamento dell’esame, richiedere l’iscrizione nell’apposito registro dei revisori contabili il cui aggiornamento è demandato al Ministero di grazia e giustizia.
I professionisti muniti di tale titolo svolgono quotidianamente un'attività di revisione e organizzazione legale dei conti societari. Le loro attività di consulenza, tuttavia, possono essere svolte, oltre che da persone fisiche, anche dalle società di revisione contabile, che in Italia operano sotto un apposito registro tenuto dalla Consob.
La previsione normativa dell’attività di revisione - La revisione legale trova la sua fonte normativa nel
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che ha recepito, ai sensi della delega contenuta nell'
art. 1, comma 1, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle “
revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati”.
I compiti del revisore – Il revisore contabile è il professionista che si occupa della revisione legale dei conti; egli controlla e verifica la conformità alle leggi italiane ed internazionali dei bilanci delle aziende, sia private che pubbliche. È un conoscitore di discipline economiche, tra cui la contabilità; provvede, inoltre, al controllo del bilancio ed alla verifica interna ed esterna delle scritture contabili di società ed enti. La revisione contabile può essere obbligatoria o facoltativa. È obbligatoria quando è richiesta da una disposizione legislativa (“
revisione legale dei conti”). È facoltativa quando un’ azienda, pur non rientrando nei limiti dimensionali che obbligano al controllo legale dei conti, decide volontariamente di inserirla nell’ambito delle attività ammnistrative da svolgere.
La normativa di riferimento- Oltre alle disposizioni speciali, le norme fondamentali regolanti la materia sono:
- articolo 2477 del codice civile;
- articoli 2397 e seguenti del codice civile.
Esse dettano le formalità da osservare per lo svolgimento dell’attività di revisione, sia essa in forma monocratica che collegiale.
L’articolo 2477, applicabile alla società a responsabilità limitata, prevede, inoltre, che l’organo ammnistrativo (in aggiunta all’organo di controllo) possa nominare anche un revisore. Le due figure, non sovrapponibili, nell’ambito delle attività aziendali svolgeranno le funzioni che seguono:
- l’organo di controllo procederà alla verifica della legalità;
- il revisore procederà alla verifica dei conti.
L’attività dell’organo di controllo e l’attività del revisore- L’attività dell’organo controllo si estrinseca, di massima, nelle seguenti funzioni:
- pianificazione dell'attività di revisione;
- verifica del sistema di controllo interno;
- controllo dei conti e dei documenti contabili dell’azienda;
- rielaborazione dei documenti dell'audit;
- redazione della relazione di revisione contabile.
In quest’ultimo documento l’organo di controllo, può effettuare osservazioni o indicare suggerimenti, indirizzati all’organo ammnistrativo, per il miglioramento o l’eliminazione di alcune criticità riscontrate nello svolgimento dell’incarico ricevuto.
L’attività di revisione dei conti, invece, non prevista quale adozione obbligatoria da parte delle imprese, ha scopi preminentemente diversi. Risponde, infatti, all’esigenza dell’organo ammnistrativo di controllare le operazioni aziendali e la tempestività delle informazioni utili a supportare determinate decisioni.
Il decreto emesso dal Giudice del Registro di Roma -A seguito del diniego di iscrizione nel registro delle imprese della delibera di nomina del sindaco unico conferita ad un professionista, una società a responsabilità limitata si è rivolta al conservatore del registro per vedersi accolta la richiesta in precedenza inoltrata. Il giudice del registro, nel rigettare il ricorso proposta dalla srl, ha precisato che lo svolgimento dell’attività di controllo della legalità è demandato ai soggetti iscritti nell’apposito registro dei revisori. Non è richiesta tale iscrizione per lo svolgimento dell’attività del solo esame dei conti.
A conforto della decisione assunta, è stato richiamato l’articolo 2477 del codice civile, 4° comma, «(…) nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni (…)». La disposizione rinvia, inoltre, all’articolo 2397 del codice civile, 2° comma, il quale prevede che «(…) almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro». Sicché è stato ribadito l’obbligo di iscrizione nel registro dei revisori legali del professionista unico che svolge entrambe le funzioni (controllo di legalità ed esame dei conti).