5 ottobre 2022

Le verifiche di cassa effettuate dall’organo di revisione degli enti locali

Autore: Marco Baldin
L’organo di revisione deve provvedere ai sensi dell’articolo 223 del Tuel con cadenza trimestrale alle verifiche ordi-narie di cassa, alla verifica della gestione del servizio di tesoreria e delle gestioni degli altri agenti contabili interni ed esterni (economo, riscuotitori speciali, consegnatari, ecc.). Qualora l’agente contabile si avvalga di sub-agenti, formalmente nominati e sottoposti al proprio controllo, alla resa del conto è obbligato solo l’agente e la verifica dell’organo di revisione è limitata solo a quest’ultimo.

Verifiche straordinarie di cassa - L’organo di revisione partecipa alle verifiche straordinarie unitamente agli am-ministratori cessanti ed entranti, al segretario e al responsabile del servizio finanziario.

L’organo di revisione deve, inoltre, partecipare alle verifiche straordinarie di cassa (articolo 224 del Tuel), necessa-rie nel caso di mutamento del sindaco, del presidente della Provincia, del sindaco metropolitano e del presidente della comunità montana.

Il tesoriere è tenuto, nel corso dell’esercizio, ai seguenti adempimenti:
  • aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
  • conservazione del verbale di verifica di cassa di cui agli articoli 223 e 224 del Tuel;
  • conservazione per almeno 5 anni delle rilevazioni di cassa previste dalla legge.
L’organo di revisione deve accertare:
  • il corretto svolgimento delle procedure;
  • la regolarità dell’aggiornamento e delle rilevazioni;
  • la corrispondenza della giacenza fisica con le risultanze “di diritto” della contabilità;
  • il corretto adempimento degli obblighi di rendicontazione;
  • l’adempimento degli obblighi fiscali;
  • la conformità dell’attività rispetto alle previsioni regolamentari.
Requisiti della verifica - In riferimento alle verifiche di cassa, la Ragioneria ha individuato i requisiti che devono ca-ratterizzare l’attività del revisore:
  • istantaneità: la verifica deve essere riferita a un determinato e preciso momento della gestione.
  • collegialità: qualora la revisione sia affidata a un organo collegiale, eventuali attività di ispezione e control-lo eseguite dal singolo revisore hanno, necessariamente, mera natura istruttoria e referente a quella col-legiale.
  • periodicità: gli accertamenti devono essere effettuati con cadenza trimestrale (articolo 223 del Tuel).
  • universalità: la verifica deve riguardare la gestione delle disponibilità numerarie dovunque e comunque depositate e a qualunque titolo possedute.
  • obiettività e veridicità: gli accertamenti devono scaturire da elementi e atti scritti (corredati delle formalità di garanzia) reperiti in loco o forniti da agenti esterni.

Fasi della verifica - In merito all’aspetto operativo, la verifica di cassa si sviluppa attraverso le seguenti fasi:
  • individuazione dei responsabili della gestione della “cassa”;
  • acquisizione di un’attestazione (mappa) circa i conti correnti aperti presso il sistema bancario e postale e presso le Tesorerie dello Stato (numero, oggetto, agenti abilitati e sostituti, ecc.);
  • esame delle convenzioni disciplinanti il servizio di cassa o di tesoreria e della loro regolare sussistenza;
  • verifica delle modalità di acquisizione delle entrate e dell’erogazione delle uscite;
  • verifica dei sistemi contabili in uso per la contabilizzazione delle entrate e delle uscite;
  • riscontro delle risultanze contabili emergenti dalle scritture (giornale di cassa - situazione di diritto) con quelle fornite dal sistema bancario e postale e dalle Tesorerie dello Stato (situazione di fatto);
  • accertamento della concordanza tra la situazione di diritto e quella di fatto attraverso la somma algebrica (c.d. riconciliazione) delle partite sospese (titoli di riscossione e di pagamento inestinti, riscossioni e pa-gamenti non contabilizzati, accreditamenti ed addebitamenti eseguiti dall’Istituto di credito cassiere e non contabilizzati nelle scritture dell’ente, ecc.);
  • formalizzazione della verifica di cassa (verbale).
L’azione di controllo dovrà, inoltre, essere estesa agli eventuali conti correnti postali di cui gli enti possono avva-lersi per l’espletamento di particolari servizi.

Anticipazione di tesoreria - L’anticipazione di tesoreria, in base all’articolo 222 del Tuel, è concessa dall’istituto di credito al quale è affidato il servizio di tesoreria su richiesta dell’ente corredata dalla deliberazione di giunta.

Nell’ambito delle verifiche trimestrali prescritte dall’articolo 223 del Tuel ricade anche quella relativa all’utilizzo, da parte dell’ente, dell’anticipazione di tesoreria, con il fine di controllare che la stessa sia assunta nei limiti di cui all’articolo 222 del Tuel.

Caratteristiche:
  • destinata a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell’ente, non è possibile il suo utilizzo per nuo-ve spese, ma solo per finanziare debiti pregressi;
  • non può superare il limite massimo dei 3/12 (5/12 nel 2016) delle entrate dei primi 3 titoli risultanti dal rendiconto relativo al penultimo anno precedente;
  • deve estinguersi entro la chiusura dell’esercizio;
  • è contabilizzata al lordo in base al principio contabile generale n. 4 dell’integrità;
  • nel rendiconto al 31.12 può essere esposta al netto;
  • non è sottoposta al vincolo autorizzatorio, le previsioni del bilancio non costituiscono un limite per i rim-borsi delle anticipazioni, principio contabile generale n. 16.
Verifica della resa del conto degli agenti contabili - Il tesoriere e gli altri agenti contabili, di diritto o di fatto, interni o esterni, sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti (articolo 93, comma 2 Tuel), a cui devono rendere il conto giudiziale e, previa formale parificazione, per il tramite dell’amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall’approvazione del rendiconto insieme con la trasmissione del conto del tesoriere.

I conti devono essere parificati dal responsabile del servizio finanziario con le scritture contabili dell’ente con le modalità di cui al punto 4.2 del principio contabile n. 4/2 allegato al D. Lgs. 118/2011.

Il conto del tesoriere è contabilmente e giuridicamente distinto dal conto del bilancio.

L’organo di revisione deve verificare che siano resi i conti completi di documentazione del tesoriere e degli altri agenti contabili interni ed esterni entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio.
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