11 gennaio 2023

Lo scopo mutualistico nelle cooperative e l'attività di vigilanza

Autore: Marco Baldin
Lo scopo mutualistico distingue le società cooperative dalle altre tipologie societarie. Le prime, infatti, si caratterizzano per l’essere vocate allo svolgimento di attività economiche a favore dei soci, siano essi consumatori o utenti di beni o servizi, in alternativa ad altre configurazioni societarie esclusivamente orientate al mercato. Lo scopo del presente contributo è esaminare l’attività di vigilanza del collegio sindacale in una realtà cooperativa, con riferimento alla verifica del rispetto della mutualità prevalente.

La società cooperativa si caratterizza per 3 requisiti:
  • capitale variabile;
  • scopo mutualistico;
  • responsabilità limitata.
È possibile trovare un’ulteriore distinzione tra cooperative:
  • a mutualità pura. La società può operare solo a favore dei soci;
  • a mutualità prevalente. La società può svolgere attività sia a favore dei soci sia in percentuale minoritaria, a favore di terzi. Questa tipologia societaria permette la “contaminazione” del requisito tipico di una società di capitali, lo scopo del profitto, al fine di consentire sotto il profilo economico un migliore ed efficace raggiungimento del fine mutualistico;
  • a mutualità non prevalente. È una tipologia societaria che accoglie le società che non rientrano né nella prima né nella seconda categoria.
Inoltre, l’articolo 2512 del Codice civile, in ragione della attività svolta, individua 3 tipologie di società cooperative:
  • di consumo: Lo scopo mutualistico è perseguito garantendo ai soci l’accesso a prodotti e servizi a prezzi più vantaggiosi rispetto a quelli praticati sul mercato;
  • di lavoro: Lo scopo mutualistico è perseguito procurando ai soci occasioni di lavoro nell’ambito di un’attività imprenditoriale dalla medesima rivolta al mercato;
  • di produzione: Lo scopo mutualistico è perseguito individuando e gestendo un mercato di sbocco per i beni e i servizi prodotti o conferiti dai soci.
La mutualità prevalente in seno a tali cooperative si rivela come segue:
  • di consumo: i beni o servizi prodotti sono acquistati prevalentemente dai soci;
  • di lavoro: le prestazioni lavorative impiegate dalla società provengono prevalentemente dai soci;
  • di produzione: i beni e/o servizi utilizzati per lo svolgimento dell’attività sociale provengono in prevalenza dai soci.
L’accertamento della sussistenza del requisito della mutualità, anche prevalente, è onere a carico di amministratori e sindaci.

Il documento “Misurazione della prevalenza nelle società cooperative alla luce del D. Lgs. 139/2015” di Alleanza delle Cooperative e CNDCEC ricorda che le cooperative, per essere qualificate come mutualistiche, devono soddisfare 3 parametri:
  • requisiti soggettivi, rappresentati dalla natura e funzione dei soci (articolo 2512 Codice civile);
  • requisiti oggettivi, ossia il prevalente valore economico dello scambio (articolo 2513 Codice civile);
  • requisito statutario, ossia la sussistenza di specifiche clausole (articolo 2514 Codice civile).
Il CNDCEC, in particolare, ritiene che, dal combinato disposto dagli articoli 2511, 2512 e 2513 Codice civile, discenda che il calcolo della prevalenza debba essere effettuato con il concorso di 2 principi:
  • principio di derivazione dei dati dal bilancio, seguendo quindi la nuova formulazione del conto economico dopo la riforma ex D. Lgs. 139/2015;
  • principio di omogeneità mutualistica, avente lo scopo di escludere dal calcolo tutti quei componenti non attinenti allo scambio mutualistico.
Dall’applicazione dei principi sopra illustrati potrebbero emergere 2 tipologie di errori:
  • errori non rilevanti. Per il calcolo della prevalenza sono classificate anche sopravvenienze attive e/o passive derivanti dalla correzione di errori contabili non rilevanti commessi in esercizi precedenti. Adottando il principio di derivazione dal bilancio tali componenti positivi e negativi, se funzionali allo scambio mutualistico, rilevano ai fini del calcolo della prevalenza. In tal modo non si rende necessario effettuare nessuna rettifica alla voce di riferimento per il calcolo della prevalenza;
  • errori rilevanti. La correzione di tali errori deve essere contabilizzata rettificando il saldo di apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore. Adottando, in altre parole, il principio di derivazione, gli errori rilevanti, anche se riguardanti lo scambio mutualistico, non sono computati ai fini del calcolo della prevalenza e, anche in questa ipotesi, non generano rettifiche alla voce di riferimento per il calcolo della prevalenza.
In merito all’onere in capo agli amministratori di documentare nella nota integrativa le condizioni di prevalenza (onere sul quale si deve concentrare la vigilanza del collegio sindacale), si evidenzia la seguente metodologia applicativa:
  • cooperative di consumo: fatturato derivante dalla vendita di beni e prestazione di servizi verso i soci è superiore al 50% del fatturato complessivo di cui all’articolo 2425, comma 1 Codice civile, voce A1) ricavi delle vendite e prestazioni;
  • cooperative di lavoro: il costo del lavoro dei soci è superiore al 50% del costo del lavoro complessivo di cui all’articolo 2425, comma 1, Codice civile, voce B9) costi per il personale, computate le altre norme di lavoro inerenti allo scopo mutualistico;
  • cooperative di produzione: il costo della produzione di servizi ricevuti dai soci è superiore al 50% dei costi complessivi di cui all’articolo 2425, comma 1, Codice civile, voce B7) costi per servizi e il costo delle merci o materie prime acquistate o conferite dai soci di cui all’articolo 2425, comma 1, Codice civile, voce B6) costi per materie prime, sussidiare, di consumo e di merci è superiore al 50% del costo complessivo iscritto nella voce.
Se la cooperativa opera più scambi mutualistici, questo comporterà la necessità di fare riferimento alla media ponderata delle percentuali sopra esposte.

Aspetti statutari - Le cooperative a mutualità prevalente devono prevedere nei propri statuti:
  • divieto distribuzione dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti rispetto al capitale effettivamente versato;
  • divieto di remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
  • divieto di distribuzione di riserve fra soci cooperatori;
  • in caso di scioglimento della società, obbligo di devoluzione dell’intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividenti eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l’introduzione e la soppressione delle clausole con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria.

Perdita della mutualità - L’articolo 2545-octies Codice civile prevede la perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente al ricorrere delle seguenti condizioni, alternative:
  • mancato rispetto della condizione di prevalenza per 2 esercizi consecutivi (articolo 2513 Codice civile);
  • modifica delle previsioni statutarie (articolo 2514 Codice civile).
Nel caso la cooperativa perda la prevalenza, è tenuta a segnalare tale condizione all’Amministrazione presso la quale è tenuto l’albo delle società cooperative attraverso strumenti di comunicazione informatica. Tale obbligo è previsto anche nell’ipotesi di rientro nei parametri di prevalenza nel primo anno successivo la perdita della qualifica. In caso di tardività o omissione, l’Amministrazione Finanziaria lo segnala ed è sospesa ogni attività cooperativa, da intendersi come divieto di assumere nuove obbligazioni contrattuali.

La perdita della qualifica comporta l’obbligo per gli amministratori, sentito il parere del revisore esterno, ove presente, di redigere un bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare a riserve indivisibili. Il bilancio deve essere verificato senza rilievi da una società di revisione.

Compiti del collegio sindacale - Il compito del collegio sindacale è quello di:
  • indicare l’attività mutualistica della cooperativa, dando atto dei controlli e delle verifiche effettuate al fine di accertare la correttezza di quando esposto dagli amministratori;
  • esprimere nella propria relazione un parere sulla congruità della distribuzione dei “ristorni” che devono essere calcolati in conformità dei criteri di ripartizione contenuti nell’atto costitutivo.
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