24 giugno 2020

Nelle Srl il controllo di legalità svolto dal sindaco potrebbe rendere superfluo il controllo contabile

Autore: Giovanni Colombi
Una interessante pronuncia del Tribunale di Roma – Ufficio del Giudice del Registro delle Imprese – dello scorso 1° giugno ci consente di fare il punto sul rapporto esistente fra la figura del collegio sindacale/sindaco unico e quella del revisore legale in seno all’art. 2477 C.C. .

Dettato normativo (Art. 2477 C.C.)– la norma in commento recita: “L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società: ... c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. …
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni. ...”

Al fine di avere sempre evidente il dettato in commento ci siamo permessi di effettuare uno stralcio dei passaggi attinenti alla pronuncia del Giudice del Registro delle Imprese romano.

I principi enunciati nella pronuncia– In primo luogo il Tribunale di Roma mette in evidenza come il dettato normativo preveda alternativamente la nomina di un organo di controllo o di un revisore: e come ben sappiamo, sono due figure non equivalenti.

All’organo di controllo (collegiale o monocratico, nel silenzio dello statuto) spetta il controllo di legalità mentre al revisore legale spetta il controllo contabile.

Un passaggio della pronuncia merita particolare attenzione.
Esso recita “Ciò posto, la disposizione in esame attribuisce una (inedita) autonomia statutaria in ordine ai controlli nell'ambito della società a responsabilità limitata. Infatti, l'esplicarsi dell'autonomia privata ha a riferimento non solo la composizione dell'organo, il quale può essere alternativamente monocratico ovvero pluripersonale, limitandosi la norma a porre una regola di default secondo la quale, in difetto di previsione statutaria, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, ma anche la natura del controllo, essendo rimesso alla società la scelta, alternativamente o cumulativamente, tra un organo di controllo ed un revisore e ciò non solo quando l'introduzione del controllo societario sia facoltativa, ma anche nel caso in cui essa sia obbligatoria ai sensi del richiamato terzo comma dell'art. 2477 c.c.”.

Dalle parole che precedono è di tutta evidenza come “…l'autonomia privata può modulare liberamente l'estensione dei controlli trovando soltanto, da una parte, un limite implicito nel significato minimo attribuito ai termini collegio sindacale e revisore, significato che ha funzione di tutela dei terzi (non potendo prevedersi la nomina di un revisore privato però del controllo contabile) e, dall'altra, ulteriori limiti derivanti dalla competenza e dai poteri che la legge attribuisce imperativamente ad altri organi e soggetti (ad es., l'approvazione del bilancio, il potere di nomina e revoca degli amministratori etc.)”.
Quindi un sindaco unico potrebbe lecitamente essere incaricato del solo controllo di legalità senza che debba necessariamente essere attribuito ad alcuno il controllo contabile.

Interessante è anche la presa di posizione circa il richiamo operato dall’art. 2477 c.5 C.C. alle norme previste per le società per azioni.
Il Giudice sul tema ci dice che “la duplice circostanza che possa essere nominato un sindaco unico e che la società stessa possa determinare la natura del controllo (controllo sulla gestione ovvero revisione contabile) comporta l'impossibilità di applicare alla società a responsabilità limitata il precetto di cui all'art. 2397, secondo comma, c.c. laddove richiede che almeno un membro effettivo ed uno supplente siano scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. Sembrerebbe, infatti, irrazionale che sia imposta, quale requisito della nomina, una particolare professionalità ove, poi, la società possa escludere l'esercizio di mansioni che quella professionalità giustifica.”

Riflessioni finali – La posizione assunta dal Giudice del Registro delle Imprese di Roma è sicuramente suggestiva e fonte di importanti riflessioni per gli addetti ai lavori.

La dottrina non è monolitica sul tema: in buona sostanza, se è da tempo “sdoganato” un assetto che preveda, in seno alle Srl, la presenza del solo controllo contabile (in capo al revisore o al sindaco unico con soli compiti di revisione), più ostica è l’accettazione della presenza del solo controllo di legalità.

D’altra parte il tenore letterale dell’art. 2477 sembrerebbe consentire questa chiave di lettura, come argomentato dal Tribunale di Roma, con tutte le difficoltà e le limitazioni pratiche che ne conseguono.
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