Ai componenti dell’Organo di revisione economico-finanziaria dell’Ente Locale spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per la presenza necessaria o richiesta presso la sede dell’Ente per lo svolgimento delle proprie funzioni di cui il comma 6-bis dell’art. 241 del Tuel. L’importo annuo del rimborso non può essere superiore al 50% del compenso annuo attribuito ai componenti stessi, al netto degli oneri fiscali e contributivi.
La Finanza Locale ritiene inappropriato non riconoscere il rimborso delle spese di trasferta, considerando il compenso comprensivo delle stesse, laddove l'art. 3 del Dm. 21 dicembre 2018 prevede che ai componenti dell'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente, aventi la propria residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute.
La determinazione di un rimborso spese forfettario per singolo componente per una cifra prestabilita forfettaria non risulta conforme al disposto del Dm. Interno 21 dicembre 2018, in quanto è previsto che ai componenti dell’Organo di revisione spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute.
Le spese di viaggio devono essere rimborsate in quanto “effettivamente sostenute” (cioè le spese relative al carburante e al pedaggio autostradale correlate a ciascuna delle visite presso l’Ente), con modalità di calcolo definite nel Regolamento di contabilità, ovvero in mancanza nella Deliberazione di nomina o in apposita Convenzione regolante lo svolgimento delle attività dell’Organo di revisione.
La normativa prescrive che sia individuato il metodo di determinazione delle spese di viaggio, non disponendo specificatamente in merito e, quindi, ciascun Ente potrà individuare autonomamente la modalità di determinazione del rimborso delle spese di viaggio, purché sufficiente ad indennizzare le spese effettivamente sostenute dal Revisore.
Numerosi Enti, al fine di stabilire i rimborsi delle spese di viaggio, mutuano il criterio di calcolo previsto e normato per le spese di viaggio degli Amministratori, rimborsando i Revisori in ragione di 1/5 del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso (viaggio andata e ritorno dal luogo di residenza alla sede dell’Ente Locale); altri Enti, invece, adottano il criterio previsto per i Professionisti, ossia il rimborso del “costo chilometrico risultante dalle tariffe Aci”. Piuttosto frequentemente accade anche che gli Enti Locali individuino un criterio forfettario per la determinazione delle stesse spese in oggetto.
Ciascuno dei criteri sopra riportati può ritenersi legittimo, allorché consenta adeguatamente di recuperare i costi diretti sostenuti per il viaggio.
Qualora l’Ente non intervenga al momento della Delibera di nomina dei revisori, ovvero nel proprio Regolamento di contabilità o in uno specifico Regolamento, disciplinando autonomamente le modalità di calcolo dei rimborsi spese, non può ritenersi che venga meno il diritto riconosciuto dei componenti dell’Organo di revisione di essere rimborsati delle spese di viaggio sostenute per l’espletamento delle funzioni di revisione presso l’Ente Locale in cui è nominato.
Nel caso in cui l’Ente non abbia previsto una specifica modalità di determinazione del rimborso chilometrico per le spese di viaggio, riteniamo che risulti legittimo applicare quanto disposto per le categorie professionali, ossia il rimborso chilometrico sulla base delle Tariffe Aci pubblicate annualmente per ogni specifico autoveicolo, non essendo il Revisore degli Enti Locali appartenente ad un Organo politico dell’Ente o dipendente dello stesso.
Ai Revisori dei conti spetta anche il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e l’alloggio nella misura determinata per i componenti dell’Organo esecutivo dell’Ente.
Pertanto, ancorché le modalità di calcolo dei rimborsi sia demandata (in via preventiva) anche alla Deliberazione consiliare di nomina, la concreta determinazione del rimborso dovrà consentire l’effettivo ristoro delle spese sostenute dai Revisori e, nello stesso tempo, non dovranno essere liquidate somme a tale titolo qualora non ne venga dimostrato l’effettivo sostenimento (vedasi Deliberazione Corte dei conti Lombardia n. 329/2015), comunque sempre nel limite complessivo previsto dall’art. 241, comma 6-bis, del Tuel.
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