A decorrere dal primo gennaio 2021 la Direttiva cosiddetta “Direttiva sulla trasparenza” n. 3013/50/UE ha stabilito, per le imprese i cui valori mobiliari rientrano in un mercato regolamentato italiano o di altro Stato membro dell’Unione Europea, l’obbligo di pubblicazione della relazione finanziaria annuale in un formato elettronico unico di comunicazione. Il compito è stato affidato all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati che ha pubblicato infatti l’European Eletronic Single Format (ESEF) con il fine di rendere l’analisi dei bilanci consolidati accessibile e trasparente e creare non solo un mercato unico nella comunità ma anche per consolidare la fiducia degli investitori mirando ad una riduzione dei costi e ad una migliore allocazione del capitale.
Oltre alla relazione finanziaria contenente il progetto di bilancio, la relazione sulla gestione e le attestazioni del dirigente e degli amministratori delegati, deve essere pubblicata anche la relazione del revisore entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Le relazioni finanziarie devono quindi essere preparate in XHMTL e in tali documenti deve essere utilizzato il tag XBRL, così facendo il formato elettronico unico è caratterizzato dall’assenza di meccanismi che mirano alla conversione del documento in un formato leggibile da parte degli utenti e dalla possibilità di essere aperto con qualsiasi browser web utilizzato.
Inoltre, il legislatore ha posto in capo al revisore legale o alla società di revisione legale la responsabilità di esprimere un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidati mediante il principio di revisione elaborato a tale fine. Tuttavia, l’11 febbraio 2022, la Ragioneria Generale dello Stato ha adottato il principio di revisione SA Italia 700B, con riferimento alla responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale dei conti riguardante il bilancio redatto secondo il formato elettronico unico di comunicazione (Esef - European Single Electronic Format). Tale principio è stato elaborato dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti Contabili insieme all’ Istituto Nazionale dei Revisori Legali, alla CONSOB e al MEF con il fine di definire tutti gli obiettivi del revisore incaricato della revisione del bilancio.
Dunque, il revisore deve esprimere un giudizio sulla conformità del bilancio d’esercizio e consolidato, deve assicurarsi che il bilancio d’esercizio e il bilancio consolidato siano conformi alle disposizioni del Regolamento Delegato e che siano predisposti nel formato XHTML leggibile da utenti umani. Per conformità alle disposizioni del Regolamento Delegato si intende la corrispondenza fra una o più informazioni contenute nel bilancio d’esercizio o consolidato soggetto a revisione contabile rispetto a quelle contenute nei bilanci in formato XHTML leggibile da utenti umani; qualora tale corrispondenza non dovesse esserci il revisore dovrà emettere un giudizio capace di evidenziare la non conformità nella corrispondenza delle informazioni.
Ancora, il revisore parlerà di non conformità anche quando vi siano uno o più errori nella marcatura del bilancio consolidato nel formato XHTML rispetto alle disposizioni contenute sempre nel Regolamento Delegato.
Ancor prima di poter emettere un giudizio valido, egli deve valutare se siano stati acquisiti tutti gli elementi probativi sufficienti e se le rilevanze di non conformità siano significative singolarmente o nel loro insieme. Qualora invece i bilanci non siano redatti nel formato richiesto, il revisore si troverà nella situazione di impossibilità di svolgere il suo ruolo e quindi non potrà esprimere un giudizio di conformità. Secondo il principio di revisione 700B, tuttavia, il giudizio di conformità deve essere inserito all’interno di un paragrafo specifico collocato nella sezione separata della relazione di revisione intitolata “Relazione su altre disposizione di legge e regolamenti”.
Quest’ultimo deve includere anche la descrizione delle responsabilità in capo al revisore e in capo agli amministratori con riferimento alla predisposizione dei bilanci d’esercizio in conformità alle disposizioni già citate.
Infine, gli amministratori devono fornire al revisore attestazioni scritte in merito alle proprie responsabilità per la redazione e la marcatura dei bilanci consolidati nel formato richiesto, per il mantenimento del sistema di controllo interno affinché venga consentita la marcatura del bilancio; inoltre devono mettere a disposizione del revisore tutte le informazioni che conoscono e che possano servirgli per esprimere un giudizio di conformità. Per dimostrare che la revisione sia stata svolta in conformità al principio di revisione e alle disposizioni di legge applicate, il revisore dovrà conservare tutte le carte di lavoro che egli ha utilizzato a supporto del suo lavoro di relazione.
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