29 aprile 2020

Procedure di revisione per i Crediti verso Clienti

La stima del presunto valore di realizzo

Seconda Parte

Autore: Giovanni Colombi
Nella prima parte del presente contributo (Procedure di revisione per i Crediti verso Clienti) ci siamo occupati delle procedure di revisione da porre in essere al fine di riscontrare la “correttezza quantitativa” dell’importo dei crediti v/s clienti, come emergenti dalle scritture contabili aziendali.

Ora concentreremo la nostra attenzione sulla “dimensione qualitativa” degli stessi al fine di determinare il corretto valore al quale devono essere esposti nel bilancio di esercizio.

Il presunto valore di realizzo - Una volta acquisita la necessaria “consapevolezza” circa la correttezza dei saldi di bilancio, occorrerà sottoporre gli stessi ad una analisi critica circa la loro effettiva prospettiva di incasso.

Non dimentichiamoci mai che l’OIC 15 ci impone di iscrivere a bilancio i crediti in base al presunto valore di realizzo.

Sotto questo punto di vista il Revisore dovrà procedere ad una riclassificazione dei crediti esposti in bilancio secondo la loro “anzianità” (aging): fondamentale sarà quindi l’analisi dello scaduto, ovvero dell’ammontare dei crediti iscritti in bilancio per i quali i termini di pagamento sono già trascorsi e delle ragioni sottostanti alla loro mancata riscossione.

Proprio l’analisi dello scaduto consente di distinguere diverse classi di crediti accomunate da dinamiche comuni in termini di esigibilità.

Avremo quindi crediti oggetto di contestazione, per i quali la problematica del mancato incasso va “soppesata” attraverso la raccolta di informazioni supplementari provenienti dai legali della società, così da mappare lo stato delle vertenze ad essi associate e l’eventuale percentuale di successo (o insuccesso) delle stesse, con riflessi sulla valutazione del credito in seno al bilancio.

Avremo poi una parte di crediti non riscossi non perché oggetto di contestazione ma in quanto vantati nei confronti di controparti inadempienti. Anche in questo contesto occorrerà distinguere le situazioni in base alla tipologia di difficoltà patita dalla controparte: chiaramente il “presunto valore di realizzo” di un credito cambia sensibilmente a seconda che il cliente incontri una temporanea (e magari estemporanea) difficoltà di pagamento rispetto ad una situazione di conclamata impossibilità ad adempiere.

Tutte queste valutazioni circa l’effettiva esigibilità delle poste creditorie nei confronti dei clienti determinano il presunto valore di realizzo del credito e pertanto influenzano la determinazione del fondo svalutazione crediti inteso come posta rettificativa del valore nominale dei crediti così che essi appaiano in bilancio, per differenza, al loro presunto valore di realizzo.

La tematica della corretta determinazione del fondo svalutazione crediti, e quindi del corretto presunto valore di realizzo, è forse il passaggio più delicato di tutto il processo di revisione dei crediti v/s clienti.

La delicatezza dell’argomento è strettamente connessa alle implicazioni che derivano dalla correttezza (o meno) del valore di esposizione di tale aggregato (crediti v/s clienti) in bilancio.

Dal punto di vista puramente “ragionieristico” è palese come ogni rettifica nel valore del portafoglio crediti v/s clienti determini una componente negativa di reddito: la necessità di procedere alla rettifica di valore oltre ad essere indesiderata, in quanto rappresenta una diseconomia dei processi aziendali, determina anche un impatto negativo sul risultato economico di periodo (utile/perdita).
Spesso la necessità di dare concreta attuazione ai postulati di bilancio (OIC 11), in termini di effettiva rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della Società, si scontra con l’esigenza “pratica” di evitare risultati economici negativi.

Il confliggere di queste due esigenze contrapposte porta, spesso, l’Organo Amministrativo ad essere molto meno realista nella determinazione del fondo svalutazione crediti di quanto dovrebbe essere: non a caso il fondo svalutazione crediti è una tematica di acceso confronto fra la Società ed il Revisore.

Un aspetto strettamente collegato alla corretta determinazione del fondo svalutazione crediti, che l’Organo Amministrativo tende a dimenticare, è rappresentato dalla ricaduta che esso produce sul patrimonio netto della Società.

I Colleghi che si occupano di fallimentare avranno già intuito dove vogliamo “andare a parare”: il Curatore Fallimentare, nel redigere la propria relazione ex art. 33 L.F., effettua delle verifiche approfondite sul valore dei crediti v/s clienti indicati nei bilanci della Società fallita, verifiche che sono tese a mettere in evidenza la diligenza, o meno, impiegata dall’Organo Amministrativo nel valutare annualmente il presunto valore di realizzo dei crediti, con particolare riferimento a quelli inesigibili.

Qualora ciò non fosse stato fatto, come spesso accade, la Società avrebbe continuato ad operare attraverso un “annacquamento” del proprio capitale, conseguenza diretta della mancata svalutazione di una posta attiva di bilancio. Questo comportamento omissivo avrebbe inoltre prodotto, come conseguenza, la mancata attuazione delle necessarie operazioni di ricapitalizzazione o la mancata tempestiva messa in liquidazione della Società.

Le conseguenze delle condotte sopra delineate possono rivelarsi estremamente “dolorose” tanto per l’Organo Amministrativo quanto per il Revisore.

Riflessioni finali- Dalla breve analisi che abbiamo condotto emerge in tutta la sua evidenza la delicatezza dell’argomento rappresentato dalla revisione del valore dei crediti v/s clienti.

Lo strumento principe che il Revisore dovrà utilizzare, e non solo per questa area di bilancio, sarà come sempre lo “scetticismo professionale”.
Egli non potrà e non dovrà dare nulla per scontato, specie per quanto attiene alle argomentazioni via via spese dall’Organo Amministrativo per giustificare la bontà del saldo del portafoglio clienti, spesso profuse anche di fronte a conclamate situazioni insolvenza da parte di singole posizioni creditorie.

Il Revisore deve sempre ricordare che il vero “utente finale” del proprio lavoro non è la Società revisionata ma il lettore del bilancio stesso, sia esso un socio o una terza parte che, sulla base del bilancio, trae giudizi e convincimenti.
.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy