I Revisori Legali che svolgono incarichi, in società obbligate per legge alla revisione legale, sono chiamati a sottoscrivere le dichiarazioni fiscali predisposte dalle stesse società dalle quali hanno ricevuto il conferimento dell’incarico. La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali non è invece prevista nei casi di affidamento di un incarico di revisione legale a titolo volontario.
La sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali è un adempimento a carico del Revisore Legale pur non essendo previsto dai principi di revisione ISA Italia ma prescritto da specifiche norme di legge.
Infatti l’articolo 1, comma 5, del
D.P.R 322 del 22 luglio 1998 prevede che “La dichiarazione delle società e degli enti soggetti all’imposta sul reddito delle società, sottoposti alla revisione legale ai sensi del codice civile o di leggi speciali è sottoscritta anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione”. A tal proposito è utile sottolineare che la dichiarazione, priva della predetta sottoscrizione, è comunque valida, salva ovviamente, l’applicazione della sanzione di cui
all’articolo 9, comma 5 del D.Lgs 18 dicembre 1997, n. 471 e successive modificazioni. Va chiarito anche che tale adempimento deve considerarsi direttamente connesso all’incarico di revisione legale ai sensi dell’
art.13 del D.Lgs. n. 39/2010, e dell’art. 2409 bis del c.c.
Pur non essendoci l’obbligo della sottoscrizione della dichiarazione annuale Iva, il Revisore Legale deve comunque sottoscrivere la Dichiarazione per i Modelli Iva TR (trimestrali). È invece prevista la sottoscrizione del Revisore Legale,
in alternativa al visto di conformità, qualora il contribuente voglia utilizzare il credito Iva in compensazione orizzontale o intenda chiederlo a rimborso senza prestazione della garanzia da rilasciare in tale fattispecie. In tal caso, la firma del Revisore Legale nel campo del frontespizio “Sottoscrizione organo di controllo” indica l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c.2, DM n. 164/1999.
Torna comunque utile precisare che la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, in seguito ad una serie di modifiche intervenute nella normativa di riferimento, ha un solo specifico scopo, quello di
identificare il soggetto che ha svolto la revisione legale e che ha quindi espresso il giudizio sul bilancio.
Quindi in conclusione la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali non rappresenta né l’espressione di un giudizio di merito circa la correttezza e completezza della dichiarazione dei redditi né può rappresentare una qualsiasi attestazione/dichiarazione circa il rispetto della vigente normativa tributaria. Va inoltre detto che la predetta sottoscrizione non comporta alcuna assunzione di responsabilità, da parte del Revisore Legale, circa il contenuto dei modelli stessi che rimane di esclusiva competenza degli amministratori.
Tuttavia, non si può nemmeno affermare che tale adempimento, a carico del Revisore Legale, possa considerarsi esclusivamente formale, in quanto, lo stesso, prima di rilasciare la sottoscrizione deve eseguire una
serie di verifiche e controlli sul contenuto delle stesse dichiarazioni (c.d. procedure di validità), atte proprio a riscontrare la corrispondenza fra i dati esposti e le risultanze della contabilità e, quindi, del bilancio.