Tra gli emendamenti approvati in sede di conversione in legge del
Dl Milleproroghe n. 228/2021, approvato ieri dalla Camera, merita di essere attenzionato il nuovo termine previsto per l’accertamento del mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali.
Infatti, in ragione del protrarsi della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, il neo introdotto articolo 3 comma 5-terdecies prevede che il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua da parte degli iscritti nel registro dei revisori legali, relativi agli anni 2017, 2018 e 2019, può essere accertato, ai sensi dell'articolo 14 del decreto MEF n. 135/2021, a decorrere dal 30 aprile 2022. Pertanto, l’obbligo formativo andrà assolto entro il 29 aprile 2022.
L’articolo 14 del decreto n.135/2021, che regolamenta il procedimento sanzionatorio, prevede che il mancato assolvimento dell’obbligo formativo può essere accertato, trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (19 ottobre 2021), soltanto nei riguardi dei revisori legali dei conti che non avessero regolarizzato entro tale termine il debito formativo sussistente al 31 dicembre 2019. In altre parole, la disposizione regolamentare consentiva ai revisori iscritti al registro di regolarizzare l’eventuale debito formativo a loro carico relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019, entro il 17 gennaio 2022, esclusivamente attraverso la piattaforma MEF dedicata.
In seguito, il MEF, con la Circolare n.3 del 17.01.2022, a causa delle frequenti interruzioni che hanno interessato la funzionalità della piattaforma per l’assolvimento dell’obbligo formativo, aveva dovuto necessariamente posticipare dal 17 gennaio al 17 febbraio 2022 il termine ultimo per la regolarizzazione del debito formativo.
Imputazione dei crediti formativi agli anni dal 2017-2019 –Si ricorda che la Circolare precisa che gli obblighi formativi relativamente agli anni 2017, 2018 e 2019 si considerano regolarmente assolti nel periodo concesso dall’articolo 14 del D.M. n. 135/2021 qualora l’iscritto interessato abbia maturato complessivi 60 crediti, di cui almeno 30 caratterizzanti ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 39/2010, senza avere necessariamente riguardo alla precisa imputazione dei crediti stessi ai singoli anni del triennio.
Pertanto, è in regola il revisore che durante il periodo concesso dal D.M. n. 135/2021 maturi 60 crediti complessivi di cui almeno 30 caratterizzanti purché imputati a uno qualsiasi dei tre anni considerati.