10 luglio 2023

Vendita diretta da parte di imprenditore agricolo

Possibilità di consumo dei prodotti sul posto

Autore: Cinzia De Stefanis
Domanda - Un imprenditore agricolo, ha la possibilità, nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta, di poter effettuare il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita utilizzando i locali e gli arredi nella loro disponibilità, così come previsto dall’articolo 4, comma 8 – bis, del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228. Nello specifico chiediamo chiarimenti in merito ai seguenti punti:
  • 1) se la disposizione di cui al predetto articolo, nel momento in cui richiama espressamente l’utilizzo di locali si applica esclusivamente agli imprenditori agricoli che esercitano l’attività di vendita all’interno di locali oppure se la possibilità di consumo immediato sia consentita anche nei casi di vendita in forma itinerante, su posteggi dati in concessione, nelle vendite su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali;
  • 2) se il produttore possa posizionare sul banco di vendita all’interno del locale un thermos per la vendita in bicchieri usa e getta di succo di uva caldo e un contenitore di vino (o succo di arance, o di centrifugati di frutta e verdura o di yogurt) con erogatore, ove il cliente si serve in modo autonomo senza l’intervento da parte dell’operatore.
Risposta - Con riferimento al primo quesito, segnaliamo che l’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, ai sensi della richiamata normativa vigente, possa essere consentito esclusivamente all’interno di locali, non potendosi, pertanto, legittimare nei casi di vendita in forma itinerante, su posteggi dati in concessione, nelle vendite su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola nonché in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali.

In merito, poi, al secondo quesito, riteniamo ammissibile in via generale la possibilità di posizionare sul banco di vendita all’interno del locale un apparecchio thermos per la vendita in bicchieri usa e getta di succhi di frutta o di vino, ottenuti da attività di trasformazione dei prodotti agricoli, laddove ovviamente il cliente si serva in modo autonomo senza l’intervento di alcun operatore e quindi senza che si configuri il servizio assistito, tipico dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per completezza di informazioni illustriamo le disposizioni riguardanti tale modalità di vendita.

L’art. 3, comma 1, lettera f-bis) del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, ha introdotto il principio in base al quale negli esercizi di vicinato, nel solo caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, il consumo sul posto di prodotti di gastronomia non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione, ovvero la presenza di arredi nei locali dell’azienda ed esclusione del servizio assistito di somministrazione.

L’articolo 4, comma 2-bis, dello stesso decreto consente il consumo sul posto anche ai titolari di impianti di panificazione con le stesse modalità applicative cui devono sottostare i titolari di esercizi di vicinato. Infine, ai sensi del comma 8-bis dell’articolo 4 del Dlgs 18 maggio 2001, n. 228, anche agli imprenditori agricoli è consentito effettuare “…..il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario”.

Relativamente alle modalità applicative di cui sopra, ricordiamo che il Ministero dello sviluppo economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy) ha stabilito nel punto 8.1 della circolare esplicativa 3603/C del 28-9-2006 quanto segue: ”il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia da parte degli esercizi di vicinato, ovviamente solo nel caso in cui siano legittimati alla vendita dei prodotti alimentari “… non può essere vietato o limitato se svolto alle condizioni espressamente previste dalla nuova disposizione. Le condizioni concernono la presenza di arredi nei locali dell’azienda e l’esclusione del servizio assistito di somministrazione. Per quanto riguarda gli arredi (…) è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all’attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia. In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287
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