Con la sentenza numero 33218, depositata il 23 agosto 2012, la Quinta Sezione Penale della Cassazione ha confermato, oramai in via definitiva, la condanna per falsità ideologica inflitta dalla Corte d'appello di Bari a una donna che aveva dichiarato di percepire un reddito più basso, nella dichiarazione sostitutiva di certificazione. Infatti il privato che nel detto documento dichiara, mentendo, di non aver conseguito redditi, commette il delitto di falsità ideologica, previsto e punito dall’articolo 384 del codice penale. Pertanto il privato è punibile con la reclusione fino a due anni. In altre parole, le dichiarazioni del contribuente ai fini amministrativi sono assistite da tutela penale.
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Autocertificazioni. Vietato mentire sul reddito (122 kB)
Autocertificazioni. Vietato mentire sul reddito - Giustizia & Sentenze N. 46-2012
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