In caso di accertamento sintetico, l’Agenzia delle Entrate assolve al proprio onere probatorio rilevando l'acquisto, da parte della contribuente, di quote sociali per un corrispettivo incongruo rispetto al reddito dichiarato. Spetta quindi al contribuente dimostrare che tale incremento non costituisca manifestazione di una reale capacità reddituale e contributiva maggiore di quella dichiarata. Quanto alle modalità di assolvimento di tale onere probatorio, in caso di asserita compravendita simulata, bisogna dimostrare che il pagamento del prezzo non è avvenuto e che l'effettuata acquisizione di beni non denota una reale disponibilità economica, suscettibile di valutazione a fini fiscali, poiché il contratto stipulato, in ragione della sua natura simulata, ha una causa gratuita anziché quella onerosa, solo apparente.
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Il caso
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Compravendita simulata e accertamento sintetico (246 kB)
Compravendita simulata e accertamento sintetico
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