Per adottare la misura del sequestro preventivo per equivalente non è indispensabile che sia individuato il responsabile del reato tributario per il quale si procede, in quanto la misura può colpire anche cose di proprietà di terzi estranei al reato, purché la loro disponibilità possa “favorire la prosecuzione del reato”. Lo ha sostenuto la Terza Sezione Penale della Cassazione, nella sentenza 29 agosto 2012, numero 33354. Ma la Terza Sezione, in pari data, ha pubblicato anche un’altra sentenza, la numero 33371, con la quale è invece giunta alla conclusione che la confisca per equivalente non si applica nei confronti di una società di cui siano penalmente perseguiti i soli soci, sempre che la persona giuridica non sia un mero “apparato fittizio, utilizzato dal reo per porre in essere i reati fiscali”. Infatti – motivano gli Ermellini – l’articolo 19 del D.Lgs. numero 231/2001 prevede l'istituto del sequestro per equivalente solo per la cosiddetta “colpa da organizzazione” e non include i reati tributari tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa dell’ente.
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Confisca per equivalente sui beni dei soci (137 kB)
Confisca per equivalente sui beni dei soci - Giustizia & Sentenze N. 43-2012
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