La dichiarazione integrativa non ha rilevanza ai fini della configurabilità del reato previsto dall’articolo 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, poiché, tanto nel regime introdotto dal D.Lgs. n. 158 del 2015, quanto in quello previgente il Legislatore ha circoscritto la rilevanza penale alla sola presentazione della dichiarazione “annuale” infedele. È quanto chiarisce la sentenza 27967/17 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
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Dichiarazione integrativa penalmente irrilevante (146 kB)
Dichiarazione integrativa penalmente irrilevante - Giustizia e sentenze n. 49 - 2017
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