Il diritto di servitù è un diritto reale di godimento, caratterizzato dal principio della inseparabilità dal fondo dominante, per cui non può essere trasferito separatamente dalla proprietà dello stesso fondo. L’art. 1 della prima parte allegata al Dpr. n. 131 del 1986, distingue solo i tipi di atti e non più, come nel sistema precedente, i tipi di beni che ne formano oggetto, con la conseguenza che la distinzione ora corre tra atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e atti traslativi di diritti reali di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, servitù, uso, abitazione), da una parte, e atti costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento dall'altra, laddove gli atti che costituiscono diritti reali di godimento come la servitù non comportano trasferimento di diritti o facoltà del proprietario del fondo servente, ma solo compressione del diritto di proprietà di questi a vantaggio di un determinato fondo dominante. Quindi, per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, l'applicazione dell'imposta di registro avviene con l'aliquota dell'8%, a prescindere dalla natura del bene su cui il godimento avviene.
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Imposta di registro su servitù prediali (186 kB)
Imposta di registro su servitù prediali - Giustizia e Sentenze n. 60 - 2019
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