L’art. 20 del Dpr. n. 131 del 1986, nell’attuale formulazione, dispone che, nell’applicare l’imposta di registro secondo l’intrinseca natura e secondo gli effetti giuridici dell’atto da registrare, indipendentemente dal titolo o dalla forma apparente, si debbano prendere in considerazione unicamente gli elementi desumibili dall’atto stesso, prescindendo da quelli «extratestuali e dagli atti a esso collegati. Nel considerare la norma costituzionalmente corretta, la Consulta sottolinea che l’esclusione dalla rilevanza interpretativa degli elementi extratestuali e degli atti collegati non si pone in contrasto con i parametri di cui all’art. 53 e 3 della Costituzione. La presa di posizione del legislatore si mostra del resto coerente con i principi ispiratori della disciplina dell’imposta di registro, laddove il Legislatore ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro.
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Legittimità Costituzionale su imposta di registro (329 kB)
Legittimità Costituzionale su imposta di registro - Fiscal Sentenze n. 93 - 2020
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