La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio di diritto: «nel delitto previsto dall’art. 10 d.lgs. 74/2000, allorquando l’importo dell'evasione sia stato aliunde determinato, è configurabile il profitto del reato, suscettibile di confisca, anche per equivalente, e di sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, comma 2 bis, cod. proc. pen., con riguardo al tributo evaso e ad eventuali sanzioni ed interessi maturati sino al momento dell'occultamento o distruzione delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, trattandosi di risparmio di spesa che costituisce vantaggio economico immediato e diretto della condotta illecita tenuta».
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Occultamento contabilità. Confisca (437 kB)
Occultamento contabilità. Confisca - Fiscal Sentenze n. 10 - 2020
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