L’elemento psicologico del reato di occultamento o distruzione di scritture contabili, consistente nel fine di evadere o di consentire a terzi l’evasione (dolo specifico), può essere provato anche con elementi deducibili in base alla comune esperienza, come la situazione di crisi irreversibile dell’impresa.
È il principio di diritto enucleabile dalla sentenza 11 marzo 2014 n. 11537 della Corte di Cassazione per la quale, peraltro, il delitto di occultamento delle scritture contabili ha natura di reato permanente, giacché la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell’accertamento fiscale, che coincide con il dies a quo da cui decorre il termine di prescrizione.
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Occultamento delle scritture. Crisi prova dolo (98 kB)
Occultamento delle scritture. Crisi prova dolo - Giustizia & sentenze N. 25-2014
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