Il raddoppio dei termini deriva dal mero riscontro di fatti comportanti l'obbligo di denuncia penale ai sensi dell'art. 331 c.p.p., indipendentemente dall'effettiva presentazione della denuncia, dall'inizio dell'azione penale e dall'accertamento penale del reato, restando irrilevante, in particolare, che l'azione penale non sia proseguita o sia intervenuta una decisione penale di proscioglimento, di assoluzione o, di condanna. E’ questo il pensiero della Cassazione, espresso nell’ordinanza n.19724 del 17 giugno 2022.
Indice argomenti
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Premessa
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Il fatto oggetto della pronuncia della Cassazione n.19724/2022
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Il pensiero della Corte
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Per il vecchio raddoppio dei termini basta l’obbligo di denuncia (176 kB)
Per il vecchio raddoppio dei termini basta l’obbligo di denuncia
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