Le presunzioni legali utilizzabili per l’accertamento tributario non possono costituire la prova della commissione del reato fiscale. Il giudice penale può ricorrere agli accertamenti della Guardia di Finanza o dell’Ufficio finanziario, ma non può appiattirsi su questi elementi che, per assurgere a prova, devono trovare oggettivo riscontro o in distinti elementi di prova o in altre presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti. Le presunzioni tributarie possono invece essere poste a fondamento di un provvedimento cautelare reale, stante la loro natura di dati di fatto con valore indiziario. È quanto emerge dalla sentenza 16 luglio 2015, n. 30890, della Terza Sezione Penale della Cassazione.
Si tratta di una pronuncia che si allinea all’orientamento consolidato secondo cui è da escludere che la responsabilità penale di un contribuente - per uno dei reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000 - possa essere affermata sulla base delle presunzioni tributarie che hanno condotto alla rettifica del reddito, salvo che queste non siano corroborate da altri e più consistenti elementi di riscontro. L’autonomia del processo penale rispetto a quello tributario non esclude che, nella formazione del proprio libero convincimento, il
giudice penale possa tener conto delle presunzioni tributarie alla stregua di elementi indiziari, fermo restando l’obbligo di dare conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati. Infatti il
giudice penale può avvalersi degli stessi elementi che determinano presunzioni secondo la disciplina tributaria a condizione, però, che gli stessi siano assunti non con l’efficacia di certezza legale, ma come
dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori, in quanto, ai fini penali, le presunzioni tributarie hanno il valore di un indizio.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Presunzioni tributarie in sede penale (98 kB)
Presunzioni tributarie in sede penale - Giustizia e sentenze n. 62-2015
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata