L’acquirente che non rispetta l’impegno, assunto al momento del rogito, di trasferire la propria residenza, entro 18 mesi, nel Comune dove si trova l’immobile oggetto dell’agevolazione “prima casa” decade dal beneficio anche laddove dimostri la sussistenza del requisito alternativo del luogo di lavoro. La prova della sussistenza dell'attività lavorativa nel Comune dove viene acquistato l'immobile non consente di beneficiare dell'aliquota agevolata, se manca la relativa dichiarazione nell'atto di acquisto, poiché tale dichiarazione non è surrogabile a posteriori. È quanto emerge dall’ordinanza n. 3457/2016 della Sesta Sezione Civile – T della Cassazione.
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Prima casa. Il lavoro non prevale sulla residenza (142 kB)
Prima casa. Il lavoro non prevale sulla residenza - Giustizia e sentenze n. 66 - 2016
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