Non perde il diritto all'agevolazione "prima casa" il contribuente che, sebbene onerato del trasferimento della residenza entro 18 mesi nel Comune di ubicazione dell'immobile agevolato, non vi adempia tempestivamente per causa di “forza maggiore”, che è ravvisabile quando nel Comune in cui è previsto il trasferimento della residenza avvenga un terremoto che renda le abitazioni inagibili. È quanto emerge da due recentissime sentenze della Quinta Sezione Tributaria della Cassazione.
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Prima casa inagibile per il terremoto (125 kB)
Prima casa inagibile per il terremoto - Giustizia e sentenze n. 73 - 2016
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