“Qualora sia riconosciuta all'acquirente l'agevolazione prima casa, a condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l’immobile acquistato nei diciotto mesi successivi all'acquisto, il trasferimento è onere che conforma un potere dell'acquirente e che va esercitato nel suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all’acquirente”.
È il principio di diritto enunciato dalla sentenza 10 febbraio 2016, n. 2616, della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione.
Si tratta di una pronuncia che si discosta dall’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il mancato stabilimento nel termine di legge della residenza nel Comune dov’è ubicato l'immobile acquistato con l'agevolazione prima casa non comporta la decadenza dall'agevolazione qualora tale evento sia dovuto a una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo rispetto a quello di stipula dell’atto di acquisto dell'immobile stesso.
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Prima casa. Trasferimento residenza tardivo (398 kB)
Prima casa. Trasferimento residenza tardivo - Giustizia e sentenze n. 22-2016
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