L'istituzione del trust e la destinazione ad esso di beni o diritti non implicano un effettivo incremento di ricchezza in favore del trustee, e pertanto non possono costituire un indice di maggiore forza economica e capacità contributiva per quest'ultimo. Per quanto riguarda la costituzione dei vincoli di destinazione, il presupposto impositivo è dato dal "reale trasferimento" di beni o diritti, e quindi dal "reale arricchimento" dei beneficiari. L'apposizione del vincolo sui beni conferiti nel trust, in quanto tale, determina la separatezza dei beni, la quale non concreta però, di per sé, alcun effettivo e definitivo incremento patrimoniale in capo al trustee, ma soltanto al beneficiario finale, ove esistente e quando avverrà. Questo incremento avviene infatti solo in un momento successivo, e cioè quando il trust ha raggiunto lo scopo per cui è stato costituito, con il trasferimento dei beni ai beneficiari. L'atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo, postula dunque l'applicazione delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.
Indice argomenti
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Il caso
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La decisione
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Conclusioni
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Precedenti conformi
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Tassazione e momento impositivo nell'ambito del Trust (273 kB)
Tassazione e momento impositivo nell'ambito del Trust
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