La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale. A precisarlo è la Corte di Cassazione – sezione penale - nella sentenza n. 14857 del 20 aprile 2021.
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Evasore socialmente pericoloso (278 kB)
Evasore socialmente pericoloso - Focus n. 72 - 2021
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