Le informazioni provenienti da terzi costituiscono elementi indiziari che possono costituire i dati e le notizie dai quali desumere, anche sulla base di presunzioni semplici, l'incompletezza, la falsità e l'inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione. Nel sistema processuale tributario non esiste il divieto delle c.d. presunzioni di secondo grado, in quanto lo stesso non è riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c., né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto.
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Presunzioni di secondo grado (336 kB)
Presunzioni di secondo grado - Focus n. 35 - 2020
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