Tra le regole tecniche approvate il 16 gennaio scorso dal Consiglio Nazionale DCEC, quale Organismo di autoregolamentazione ai sensi dell’art. 11, co. 2 del D.Lgs. n. 231/2007, come modificato dal D.Lgs. n. 90/2017, spicca quella concernente l’adeguata verifica della clientela, disciplinata sotto il profilo normativo dagli artt. 17 – 30 del medesimo decreto.
L’Organismo di autoregolamentazione, al fine di elaborare le istruzioni operative per il corretto adempimento del menzionato obbligo normativo, ha provveduto preventivamente alla mappatura e classificazione delle prestazioni professionali.
Tale approccio ha consentito di classificare le medesime prestazioni in relazione al grado di rischio inerente e, di conseguenza, di delineare le modalità concrete con cui il professionista deve assolvere all’obbligo di adeguata verifica.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Regola tecnica n. 2. Antiriciclaggio per commercialisti (355 kB)
Regola tecnica n. 2. Antiriciclaggio per commercialisti - Fiscal Approfondimento n. 13 - 2019
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata