10 dicembre 2013

Sanzioni antiriciclaggio

Fiscal Approfondimento N. 49-2013

Continuano i controlli della GDF negli studi professionali e, di conseguenza, i professionisti continuano a temere per l’eventuale irrogazione delle pesantissime sanzioni. Ma in cosa si concretizzano queste temute sanzioni? Sono di natura penale o amministrativa? A quanto ammontano?
In primo luogo è necessario precisare che, con riferimento alla disciplina antiriciclaggio, il legislatore ha previsto l’applicabilità in capo ai professionisti sia di sanzioni di natura penale che di natura amministrativa. Con riferimento alle prime, l’art. 55 del D.Lgs. 231/2007 prevede, addirittura, l’arresto da sei mesi a un anno (o un’ammenda da 5.000 a 50.000 euro) qualora sia violato il divieto di comunicazione a terzi dell’avvenuta segnalazione dell’operazione sospetta. Sono previste sanzioni penali, anche, qualora il professionista non identifichi il cliente nel rispetto degli obblighi di adeguata verifica, oppure non provveda a registrare le informazioni relative al cliente e all’operazioni effettuate (in entrambi i casi, è prevista una multa da 2.600 a 13.000 euro). Anche le sanzioni amministrative in materia antiriciclaggio devono essere tenute in debito conto dal professionista. Sono, infatti, previste sanzioni pecuniarie da 5.000 a 200.000 euro per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell’operazione sospetta, mentre è applicabile una sanzione da 5.000 a 50.000 euro, in caso di violazione all’obbligo di istituire l’archivio unico informatico o il registro della clientela. Nel caso in cui, il professionista non provveda a segnalare un’operazione sospetta è, inoltre, prevista una sanzione dall’1% al 40% del valore dell’operazione non segnalata, mentre nel caso di violazione degli altri obblighi informativi nei confronti dell’UIF (diversi dalle segnalazioni di operazioni sospette), la sanzione va dai 5.000 ai 50.000 euro. Non bisogna, infine, dimenticare che il professionista è passibile di sanzione anche nel caso di omessa comunicazione al MEF delle infrazioni in tema di limitazione all’uso del contante e degli altri strumenti di pagamento. In questo caso la sanzione prevista va dal 3 al 30 per cento dell’importo dell’operazione, ma è prevista, inoltre, una sanzione minima di 3.000 euro.
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