Si illustrano i passaggi operativi da effettuare qualora il datore di lavoro intendesse avvalersi dell’offerta di conciliazione, ai sensi dell’art. 6, co. 1 del D.Lgs. n. 23/2015, al fine di evitare la pronuncia della sentenza. A tal fine, entro 65 gg dall’offerta di conciliazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro dovrà comunicare telematicamente, indipendentemente dall’esito della conciliazione stessa, le informazioni relative al procedimento di conciliazione mediante il modello “Unilav_conciliazione” sul sito di Cliclavoro (www.cliclavoro.gov.it), nella sezione “ADEMPIMENTI”.
Il nuovo adempimento riguarda le aziende che hanno assunto lavoratori dal 7 marzo 2015 e quindi nell’ambito del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti.
Attenzione. In caso di omissione, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione che va dai 100 ai 500 euro per lavoratore (50 - 250 euro per le agenzie del lavoro).
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