A seguito della definitiva abrogazione dei voucher (il D.L. n. 25/2017 è stato convertito in legge dal Senato il 19 aprile scorso), per tutti i buoni lavoro per i quali la procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo 2017 sarà possibile per i datori di lavoro procedere all’utilizzo e alla comunicazione delle prestazioni lavorative, che dovranno essere svolte non oltre il termine ultimo del 31 dicembre 2017.
In particolare, per la riscossione da parte del prestatore rimangono validi i precedenti termini dalla data di emissione di:
- 24 mesi per i voucher postali;
- 12 mesi per i voucher distribuiti dai tabaccai abilitati e Banche popolari.
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Periodo transitorio dei buoni lavoro - Studio Lavoro n. 34 - 2017
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