Laddove il Comune non gestisca direttamente la Farmacia, bensì per il tramite di una persona giuridica dallo stesso partecipata, la qualificazione dei rapporti che si instaurano con i dipendenti deve tener conto della diversa soggettività e della diversa natura giuridica, rispetto all'Ente locale, del Datore di lavoro, il quale, sia nel caso della società prevista dall’art. 9, lett. d), della Legge n. 475/1968, sia nell'ipotesi di società a totale partecipazione o a controllo pubblico, è soggetto di diritto privato, con la conseguenza che il rapporto medesimo non può essere qualificato di impiego pubblico ed esula dall’ambito di applicazione del D.lgs. n. 165/2001.
Indice argomenti
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Premessa
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Il caso
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Natura privata del rapporto con la società mista
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Principi di diritto
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Differenze retributive. Farmacia partecipata dal Comune (240 kB)
Differenze retributive. Farmacia partecipata dal Comune
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