Le assenze dovute per infortunio o malattia professionale sono riconducibili all'ampia e generale nozione di malattia contenuta nell'art. 2110 cod. civ. e sono normalmente computabili nel periodo di conservazione del posto di lavoro, a condizione della comprovata responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 cod. civ.
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Superamento comporto. Licenziamento e prova colpa Datore - GiusLavoro n. 7 - 2020
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