Il D.Lgs. n. 22/2015 all’art. 1 (Titolo I “Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASpI)” ha introdotto un nuovo ammortizzatore sociale unico per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro: ossia la NASpI. L’entrata in vigore è prevista per il 1° maggio 2015 e sostituirà i vigenti ammortizzatori sociali introdotti dalla Riforma Fornero (ASpI e mini-ASpI).
La staffetta degli ammortizzatori sociali ha da subito creato numerosi dubbi in capo ai potenziali percettori: a partire dall’importo che si andrà a percepire, al campo di applicazione, nonché la durata massima della prestazione.
Volgendo un rapido sguardo ai due criteri di accesso, è possibile dedurre come la NASpI – rispetto all’ASpI – abbia l’obiettivo di favorire coloro che possono contare su un periodo di contribuzione maggiore (si è passato da due a quattro anni, il periodo per individuare la retribuzione media mensile).
Inoltre, da un punto di vista della durata della prestazione, il nuovo impianto garantirà un trattamentopiù corposo per chi presenta un periodo temporale di occupazione e relativa contribuzione maggiormente significativo.
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Ammortizzatori sociali. NASpI vs ASpI (199 kB)
Ammortizzatori sociali. NASpI vs ASpI - Lavoro & Previdenza N. 60-2015
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