Una delle maggiori novità della proposta di rinnovo del ccnl metalmeccanici artigianato è l’attuazione del dlgs n. 276 del 2003 mediante la regolamentazione dell’apprendistato professionalizzante.
La normativa in esame si applica ai rapporto instaurati dal 16 giugno 2011.
La regolamentazione stabilisce un periodo di prova non superiore ai 2 mesi, prevedendo anche la proroga del rapporto di apprendistato in caso di periodi di sospensione del rapporto di lavoro della durata di almeno 60 gg.
Ai fini della durata del contratto di apprendistato si deve tener conto anche dei periodi di apprendistato eventualmente svolti presso altri datori di lavoro.
Sempre la regolamentazione precisa che le ore di formazione formale sono 120 all’anno di cui, indicativamente, 1/3 dedicato a tematiche di base e trasversali e i 2/3 alle tematiche professionalizzanti.
In generale, l’apprendistato è un rapporto di lavoro “speciale”. La specialità deriva dal fatto che l’imprenditore è obbligato ad impartire o far impartire, nella sua impresa, all’apprendista, assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima .
La ratio della fattispecie in esame comporta, come conseguenza, che l’apprendistato non può avere durata superiore ai termini previsti dalla contrattazione collettiva o della normativa: è intrinsecamente inconcepibile un apprendistato a tempo indeterminato.
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