7 aprile 2016

Cessione del quinto: aggiornati i tassi di soglia convenzionali

Individuati i nuovi tassi di soglia convenzionali per il periodo “1° aprile – 30 giugno 2016”

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Sono stati modificati, per il periodo di applicazione “1° aprile – 30 giugno 2016”, i tassi soglia TAEG per i prestiti con cessione del quinto della pensione. In particolare, a variare sono i tassi di soglia della convenzione INPS di cui all’art. 10 della determinazione n. 76/2013.

A renderlo noto è l’INPS con il Messaggio n. 1502 di ieri.

Decreto 24 marzo 2016 – Con Decreto del 24 marzo 2016 il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro - ha indicato i tassi effettivi globali medi (TEGM) praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo di applicazione “1° aprile – 30 giugno 2016”. In particolare, per gli importi fino a 5.000 euro si applica un TEGM del 12,16%, mentre il tasso di soglia dell’usura è pari a 19,200; per gli importi oltre i 5.000 euro invece il TEGM è dell’10,79% e il tasso di soglia dell’usura corrisponde al 17,4875%.

Cessione del quinto della pensione – Si tratta della possibilità rivolta ai pensionati pubblici e privati di contrarre prestiti, con banche e intermediari finanziari, da estinguersi con cessione di quote di pensione fino al quinto dell’importo della stessa. Possono essere cedute tutte le pensioni, ad eccezione di: pensioni e assegni sociali; invalidità civili; assegni mensili per l'assistenza ai pensionati per inabilità; assegni di sostegno al reddito (VOCRED, VOCOOP, VOESO); assegni al nucleo familiare; pensioni con contitolarità per la quota parte non di pertinenza del soggetto richiedente la cessione; prestazioni di esodo ex art. 4, commi da 1 a 7 – ter, della Legge n. 92/2012.

Ma cosa deve fare in pratica il pensionato per ottenere il prestito con cessione del quinto? Ebbene, per prima cosa il pensionato deve richiedere presso qualsiasi Sede INPS la “comunicazione di cedibilità della pensione”: si tratta di un documento in cui viene indicato l'importo massimo della rata del prestito. Tale documento va consegnato alla Banca o alla Società finanziaria con la quale stipulare il contratto di finanziamento.

Nel caso in cui il pensionato, per la stipula del contratto, si rivolga ad un Ente finanziario convenzionato con l’INPS, la comunicazione di cedibilità verrà elaborata direttamente dalla Banca/Finanziaria attraverso un collegamento telematico con l’Istituto stesso, e i tassi di interesse applicati al contratto di prestito saranno più vantaggiosi.

Esempio di calcolo – Considerato che il pensionato può cedere fino a un quinto della propria pensione, la rata dipende ovviamente dall'importo della pensione stessa. In particolare, l'importo cedibile è calcolato al netto delle trattenute fiscali e previdenziali, e in modo da non intaccare l'importo della pensione minima stabilito annualmente dalla legge. Per questo motivo i trattamenti pensionistici integrati al minimo non possono essere oggetto di cessione.

Nel caso si sia titolari di più pensioni cedibili, il calcolo si effettua sull’importo totale delle pensioni percepite.
Facciamo un esempio.

Consideriamo un pensionato che percepisce due pensioni (sociale più superstiti) per un importo netto di 800 euro. In questo caso, la quota cedibile è pari a 160 euro.

Tassi soglia convenzionali – Ciò detto, i tassi soglia TAEG da utilizzare per i prestiti con cessione del quinto della pensione, di cui all’articolo 10 della convenzione finalizzata alla concessione di prodotti di finanziamento a pensionati INPS, variano nel seguente modo:
  • per i pensionati fino a 59 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 9,06% fino a 5.000 euro e dell’8,58% oltre i 5.000 euro;
  • per i pensionati compresi fra i 60 e 69 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 10,66% e del 10,18% oltre i 5.000 euro;
  • per i pensionati compresi fra i 70 e 79 anni si applica un tasso di soglia convenzionale del 13,26% e del 12,78% oltre i 5.000 euro.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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