14 giugno 2011

Compatibilità della carica di presidente di cooperativa con il lavoro subordinato

Inps, messaggio del 8 giugno 2011 n. 12441

Autore: Redazione Fiscal Focus
Premessa – L’Inps, con messaggio del 8 giugno 2011, n. 12441, fornisce chiarimenti ed indicazioni in ordine alla compatibilità, in via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato riferibile ad uno stesso soggetto (amministratore – dipendente) ed in particolare sulla compatibilità tra presidente di cooperativa (Legge 3 aprile 2001, n. 142) ed il rapporto di lavoro subordinato.
L’Istituto, nella circolare suddetta, ricorda che con messaggio n. 15031 del 7 giugno 2007 aveva già chiarito alcuni dubbi interpretativi concernenti la possibilità di instaurazione di un valido rapporto di lavoro subordinato tra una società cooperativa ed il presidente della medesima, ma che con successivo messaggio, n. 18633 del 18 luglio 2007, rilevata la necessità di svolgere in relazione alla fattispecie ulteriori approfondimenti, aveva deciso di sospendere gli effetti.

Funzioni del presidente di cooperativa- A distanza di quattro anni, l’Istituto previdenziale torna sull’argomento, analizzando, le funzioni tipiche del presidente di cooperativa e la compatibilità, in via generale, tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato. Per quanto riguarda il primo aspetto si riafferma che l’art. 2521 cc, così come novellato dal D.Lgs. 6/2003, al comma 3 n. 10, prevede che nell’atto costitutivo della cooperativa sia indicato il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società; di norma tale potere è attribuito al presidente. Qualora però nell’atto succitato non vengano specificati dettagliatamente i poteri e i compiti del legale rappresentante, il potere di rappresentanza rimarrà in capo al consiglio di amministrazione. Inoltre, l’art. 2381 cc che è sì una norma relativa al presidente della SpA ma è anche estensibile al presidente della cooperativa, dispone che sarà lo statuto, nel rispetto dei limiti di legge, a riservare al presidente ulteriori poteri e compiti oltre a quelli sanciti al comma 1 del suddetto articolo, ovvero convocazione del consiglio di amministrazione con fissazione dell’ordine del giorno e coordinamento dei lavori. Infine, al presidente è affidata la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio.

Compatibilità tra rapporto organico e rapporto di lavoro subordinato- Per quanto riguarda il secondo aspetto, occorre fare riferimento al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità relativo agli amministratori di società di capitali, mutuabili anche nell’ambito delle società cooperative. Tale giurisprudenza ha sancito un principio di assoluta incompatibilità tra la qualità di lavoratore dipendente di una società e la carica di amministratore unico della medesima. Con specifico riferimento, però, alla figura del presidente di società, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1793 del 1996 ha specificato che la carica del succitato soggetto non è incompatibile con lo status di lavoratore subordinato in quanto anche il presidente di società, al pari di qualsiasi membro del consiglio di amministrazione, può essere soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo dell’organo collegiale. Nello specifico, la Suprema Corte ha più volte ribadito che per la ravvisabilità del rapporto succitato è necessaria che sia fornita la rigorosa prova della sussistenza del vincolo della subordinazione, cioè dell’assoggettamento del lavoratore interessato, nonostante la qualità di amministratore, al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell’organo di amministrazione della società nel suo complesso.

Compatibilità tra ruolo di presidente di cooperativa e rapporto di lavoro subordinato - Si ritiene che i principi sopra indicati possano essere estesi all’ambito della società cooperative e conseguenzialmente al presidente della società stessa. Ne consegue che è ravvisabile la compatibilità della carica ricoperta dal presidente con il lavoro subordinato, ogni qual volta che ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni:
1. Il potere deliberativo, diretto a formare la volontà dell’ente, sia affidato ad un organo diverso (consiglio di amministrazione o amministratore unico);
2. il presidente svolga, in concreto e nella veste di lavoratore dipendente, mansioni estranee al rapporto organico con la cooperativa, contraddistinte dai caratteri tipici della subordinazione anche, eventualmente, nella forma attenuata del lavoro dirigenziale.
Indi per cui bisognerà espletare, caso per caso, l’indagine volta ad accertare la sussistenza delle suddette circostanze.

Il presente messaggio sostituisce il precedente messaggio n. 15031 del 7 giugno 2007.
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