Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 3/2013, ha fornito utili indicazioni in merito al corretto svolgimento della procedura conciliativa legata ai licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, prevista dall'art. 7 della L. n. 604/1966, recentemente riformulato dalla c.d. Riforma Fornero. In particolare, viene chiarito che la conciliazione ora è affidata alla Commissione provinciale di conciliazione e non più, come avveniva in maniera facoltativa con la L. n. 183/2010, agli organismi di certificazione, camere e collegi arbitrali, sedi sindacali ecc. Le parti, inoltre, possono essere assistite:
- dalle organizzazioni di rappresentanza cui siano iscritte o abbiano conferito mandato o da un componente la RSA o la RSU;
- da un avvocato;
- da un consulente del lavoro iscritti al relativo albo.
Restano esclusi, invece, gli altri professionisti contenuti nella L. n. 12/1979.
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Conciliazione. Chiarimenti MLPS (152 kB)
Conciliazione. Chiarimenti MLPS - Lavoro & Previdenza N. 24-2013
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