Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in risposta all’interpello n. 32 pubblicato il 19 ottobre 2012, ha chiarito che il periodo massimo di 36 mesi, previsto per la successione di contratti a termine con lo stesso lavoratore e per le stesse mansioni, è riferito al solo contratto a tempo determinato e non è un limite applicabile alla somministrazione di lavoro. Pertanto, un datore di lavoro, dopo aver esaurito il periodo massimo di 36 mesi, può legittimamente impiegare il medesimo lavoratore ricorrendo alla somministrazione di lavoro a tempo determinato.
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Contratto a termine e somministrazione (102 kB)
Contratto a termine e somministrazione - Lavoro & Previdenza N. 205-2012
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