18 aprile 2016

Domestici: ammessa la sospensione dei contributi

In casi particolari è possibile sospendere i contributi della colf o badante per un trimestre intero

Autore: redazione fiscal focus
Sospendere gli obblighi contributivi per il lavoro domestico non è più un problema, purché si verifichino determinate condizioni, che permettono a quest’ultimo di esonerarsi dal versamento per un periodo di tre mesi. A tal fine, l’INPS ha messo a disposizione del datore di lavoro domestico un nuovo servizio online per la comunicazione della sospensione dell’obbligo contributivo. Servizio, questo, raggiungibile dalla sezione “Servizi Online” attraverso il seguente percorso: “Servizi per il cittadino” – “Lavoratori domestici” – “Autenticazione con PIN/CNS” – “Sospensione obbligo contributivo”.

A darne notizia è l’INPS con il Messaggio n. 1643/2016.

Condizioni di sospensione – Come detto pocanzi, la sospensione dal versamento contributivo opera, per un intero trimestre, soltanto in determinate circostanza, che si richiamano di seguito:
• congedo per maternità;
• aspettativa per motivi personali;
• malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita.

Da notare come la comunicazione di sospensione è consentita per i trimestri dell’anno in corso non ancora scaduti o, se scaduti, entro la fine del mese di scadenza del pagamento. Mentre per i periodi per i quali non è più possibile procedere alla comunicazione attraverso il canale Internet sarà necessario rivolgersi alla sede presentando la documentazione attestante la sospensione.

Funzionalità – Ma come funziona il nuovo servizio telematico? Ebbene, una volta seguiti i passaggi su descritti, e selezionato il rapporto di lavoro, l’applicativo visualizzerà la lista delle comunicazioni di sospensione attive già registrate e protocollate consentendone la modifica e l’annullamento. È possibile inserire anche una nuova sospensione.

In questo caso sarà necessario indicare:
• il trimestre di riferimento;
• la motivazione della sospensione da selezionare fra le tre possibili opzioni indicate precedentemente. Per la motivazione “Malattia o infortunio di durata superiore a quella riconosciuta come retribuita” sarà possibile indicare il numero del certificato medico.

Da notare che è possibile comunicare la sospensione solo per i trimestri per i quali non è dovuto alcun contributo a qualsiasi titolo. La sospensione che ricada all’interno di trimestri parzialmente coperti da contribuzione è insita nella causale di pagamento e corrisponde alle settimane non indicate come lavorate.

L’applicativo fornisce, infine, la possibilità di allegare alla domanda uno o più documenti in formato “jpg”, “jpeg”, “tiff” o “pdf” purché la dimensione massima del singolo file non sia superiore a 2Mb.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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