5 agosto 2016

I riflessi nel lavoro privato del licenziamento disciplinare nella PA

La comparazione tra lavoro pubblico e privato nella disciplina del D.Lgs. 116/2016

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa – Il Decreto Legislativo n. 116 del 20 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2016, e vigente dal 13 luglio scorso, ha fornito delle utili modalità al datore di lavoro pubblico per limitare le false attestazione di presenza sul luogo di lavoro e altri comportamenti simili che gravano sui principi di buon andamento e imparzialità espressi dall’articolo 97 della Costituzione e poi trasfusi un pò in tutta la disciplina del lavoro presso le pubbliche amministrazioni.
L’importanza di tale Decreto risiede nella modifica apportata all’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001, cd. Testo Unico del Pubblico Impiego, prevedendo alcune disposizioni che dovrebbero definitivamente “bloccare” le pratiche scorrette – e purtroppo avulse – perpetrate dai pubblici dipendenti.

I destinatari della norma – Le disposizioni dell’art. 55-quater del D.Lgs. 165/2001 come modificato dal D.Lgs. 116/2016 riguardano ovviamente il pubblico impiego, e quindi richiamandosi la definizione dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, per cui “Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”.

Le implicazioni nel rapporto privato - Ma le disposizioni, seppur “relegate” nell’ambito del Pubblico Impego, hanno comunque dei riflessi non indifferenti anche per quanto concerne il lavoro privato, ma ancor di più il lavoro pubblico privatizzato.
Sicuramente il fatto che si tratti di pubblico impiego (nel caso in cui i dipendenti fraudolentemente utilizzino i sistemi di rilevazione delle presenze per attestare falsamente la loro presenza in servizio) rende ancor più grave la circostanza, proprio per il fatto che avviene all’interno della Pubblica Amministrazione, andando a ledere quindi i principi enunciati all’art. 97 Cost., e la natura pubblica del servizio.
Ciò non significa che la fattispecie in questione sia da considerare meno grave all’interno del rapporto di lavoro privato: infatti viene leso il vincolo fiduciario con il datore di lavoro in maniera sicuramente irreparabile, e le numerose sentenze che da sempre si avvicendano sul tema, anche nel rapporto di lavoro privato, lo confermano.

I cd. Controlli difensivi - Infatti si reputa che il datore di lavoro privato possa comunque avvalersi dei cosiddetti controlli difensivi, che sono una particolare tipologia di controllo a distanza per cui oggetto diretto del controllo non è l’attività lavorativa del lavoratore, bensì la commissione di un illecito da parte dello stesso, o ancora il verificarsi di una situazione di potenziale pericolo; ciò comporta che tale tipologia di controlli sia nei fatti concessa ai datori di lavoro, senza alcuna violazione del dettato dello Statuto dei Lavoratori. Rientrano nella categoria tutti quei sistemi di monitoraggio che hanno lo scopo di accertare delle condotte illecite e sleali, al punto che possano configurare una tipologia di illecito di tipo sia contrattuale che extracontrattuale, ovvero che possano ledere il patrimonio o la sicurezza aziendale. Nella pratica, si intendono come controlli difensivi ad esempio apparecchiature per la rilevazione di fumi, ma anche la registrazione dell’accesso ad aree riservate nel caso in cui sia necessario tutelare la conservazione di dati riservati o particolarmente delicati.

La lesione del rapporto di fiducia - Alla luce di quanto detto, anche i datori di lavoro privati possono allontanare i lavoratori che si macchiano di comportamenti volti ad attestare fraudolentemente la propria presenza, oppure ancora ad allontanarsi da posto di lavoro dopo aver “badgiato”, proprio perché si lede irreparabilmente quel rapporto di fiducia che sta alla base dello stesso, potendosi finanche configurare la fattispecie di reato di truffa ai danni del datore di lavoro privato.
Si può quindi concludere che nell’ambito di un provvedimento disciplinare da parte del datore di lavoro privato, possa configurarsi sicuramente la possibilità di procedere con sospensione in via cautelare fino all’accertamento dei fatti, esattamente come accade ora, a seguito del D.Lgs. 116/2016 per il rapporto di lavoro presso i soggetti di cui al D.Lgs. 165/2001.
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