Premessa – Il nuovo sistema di comunicazione per l’avvio del contratto intermittente entra finalmente a pieno regime. Come precisato dal Ministero del Lavoro, il 15 settembre 2012 rappresenta, dunque, la data spartiacque fra la nuova e la vecchia disciplina in merito all’assolvimento dell’obbligo comunicazionale. Infatti, fino alla suddetta data è ancora possibile operare con le vecchie procedure o comunque mediante fax ed email all’indirizzo della D.T.L. competente per territorio; dal 16 settembre, invece, l’obbligo comunicazionale va eseguito esclusivamente agli indirizzi centralizzati sia per il fax che per la posta elettronica, nonché per l'utilizzo di sms. In caso di inadempimento scatta la sanzione che va da 400 euro a 2.400 euro.
La comunicazione – L’obbligo dell’assolvimento comunicazionale relativo al contratto intermittente è stato più volte oggetto d’interesse del Ministero del Lavoro. L’ultimo chiarimento in ordine cronologico si è avuto con la nota protocollo n. 1179/2012, che ha illustrato dettagliatamente i mezzi di comunicazione (fax, email, ecc.) attraverso i quali i datori di lavoro possono assolvere il nuovo obbligo. In quell’occasione, tra l’altro, il M.L.P.S. ha chiarito che: il nuovo obbligo non sostituisce la comunicazione obbligatoria di assunzione; la comunicazione è dovuta anche in relazione ai contratti a chiamata instaurati prima dell’entrata in vigore della riforma Fornero (18 luglio 2012); è possibile effettuare la comunicazione anche nello stesso giorno della chiamata, purché prima dell'avvio al lavoro.
I nuovi canali di comunicazione – Dunque, con l’entrata a regime dei nuovi canali di comunicazione introdotti della riforma Fornero è possibile dire definitivamente addio ai canali comunicativi attivati dalle singole D.T.L. Ora, riepilogando le diverse modalità di comunicazione che si sono aggiunte nel corso del tempo, secondo un preciso calendario stilato dalla suddetta nota protocollo, la situazione è la seguente: dallo scorso 13 agosto è possibile utilizzare il fax centralizzato (numero 848800131), esclusivamente per un singolo lavoratore; dallo scorso 17 agosto invece si sono aggiunti altri due nuovi canali, ossia quello dell'sms (al numero 339-9942256) e quello della posta elettronica (intermittentiavoro.gov.it). In ogni caso, l'sms è valido per un massimo di tre lavoratori oppure per massimo quattro periodi per lo stesso lavoratore e con distinte modalità in relazione ai contratti stipulati prima o dal 1° marzo 2008. L’email, invece, previa compilazione di uno specifico modello, è utilizzabile fino a un massimo di sei lavoratori per lo stesso periodo o fino a massimo dieci periodi per lo stesso lavoratore. E infine, l’1 ottobre si aggiungerà anche il canale online, il quale si renderà disponibile sul portale Cliclavoro, fruibile anche da strumenti mobili tipo Iphone, Ipad o Android.
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