Il 6 marzo 2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 22/2015 – operativo dal 7 marzo 2015 – recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Il testo del D.Lgs., composto da 19 articoli, introduce un ammortizzatore sociale unico per i lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro: ossia la NASpI. Essa sostituirà i vigenti ammortizzatori sociali introdotti dalla Riforma Fornero (ASpI e mini-ASpI) e si applicherà a decorrere dal 1° maggio 2015. Può essere corrisposta al massimo per due anni (24 mesi) ed è parametrata all’anzianità lavorativa.
Inoltre, per averne diritto occorrono congiuntamente:
- uno stato di disoccupazione involontaria;
- almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione;
- 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
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Jobs Act. La NASpI (178 kB)
Jobs Act. La NASpI - Lavoro & Previdenza N. 47-2015
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