18 luglio 2011

L’indennità di mobilità sospende l’indennità di disoccupazione agricola

Autore: Redazione Fiscal Focus
L’INPS fa seguito ad un precedente messaggio per fornire ulteriori istruzioni in merito alla posizione dei beneficiari di indennità di mobilità ordinaria con contestuale erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola.

Incompatibilità fra indennità - Non è dovuta l’indennità di disoccupazione agricola nel corso del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità. È quanto emerge dal Messaggio INPS n. 14520 del 12 luglio 2011, nonché naturale conseguenza del disposto dell’art. 7 della Legge n. 223/91, dove si precisa che “l’indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione”.
Al contrario, l’indennità di disoccupazione agricola è intaccata al di fuori del periodo di fruizione dell’indennità di mobilità, purché sussistano i requisiti che presiedono all’erogazione della stessa.

Indennità di disoccupazione agricola - L’Ente previdenziale prende in esame il caso dei beneficiari di indennità di mobilità ordinaria che hanno ricevuto contestualmente l'indennità di disoccupazione agricola.

Sospensione corrispondente - Ciò si è verificato perché a detti lavoratori, che hanno sottoscritto un contratto di lavoro dipendente nel settore dell'agricoltura con la qualifica di operaio agricolo a tempo determinato, le Strutture territoriali INPS, che hanno in gestione le domande di mobilità ordinaria, hanno inserito nella relativa procedura la sospensione corrispondente all'intero periodo del contratto sottoscritto.

Conseguenze per i lavoratori - In tal modo la domanda di indennità di disoccupazione agricola, presentata l'anno successivo, per le giornate di mancata occupazione nell'ambito del contratto di lavoro agricolo, è stata accolta determinando di conseguenza per i lavoratori:

- la percezione dell'indennità di disoccupazione agricola con relativo accredito dei contributi figurativi;
- l'ampliamento del periodo di percezione dell'indennità di mobilità ordinaria dovuto allo slittamento, ex art. 8, commi 6 e 7, della Legge n. 223 del 1991.

L’indennità di mobilità sospende l’indennità di disoccupazione agricola - In tali situazioni in cui il contratto di lavoro agricolo si collochi all'interno del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, l'erogazione dell'indennità di disoccupazione agricola è risultata indebita: l'art. 7, comma 8, della Legge n. 223 del 1991 stabilisce, infatti, espressamente, che "l'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione...".

Istruzioni alle sedi INPS - Al riguardo l’INPS fornisce alle proprie strutture precise istruzioni per la gestione di queste pratiche.

Indennità di disoccupazione agricola - Nei casi in cui il contratto di lavoro agricolo si collochi al di fuori del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità, permane il diritto all'indennità di disoccupazione agricola qualora sussistano i presupposti (requisiti e capienza) per l'erogazione dell'indennità medesima.
Ad esempio, un lavoratore che sia cessato dalla fruizione dell'indennità di mobilità in corso d'anno e successivamente svolga attività con la qualifica di operaio agricolo, avrà diritto all'indennità di disoccupazione agricola con requisiti normali o ridotti qualora:
- risulti iscritto negli Elenchi nominativi per un numero di giornate sufficiente a garantire il requisito contributivo;
- possa fare valere la prevalenza di attività di lavoro dipendente nel settore agricolo;
- residuino nell'anno giornate indennizzabili.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy