Premessa - Il premio INAIL per il lavoratore intermittente va calcolato sia sulla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità, se prevista nel contratto. In altre parole, per le prestazioni da rendersi il fine settimana, nonché nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, il premio INAIL si paga anche in assenza della chiamata. Mentre dal punto di vista delle prestazioni riconosciute dall’Istituto, l'indennità di disponibilità non può essere considerata, ai fini indennitari, come un vero e proprio corrispettivo dell'attività lavorativa prestata risultando applicabili gli art. 116 e 117 del D.P.R. n. 1124/1965. A chiarirlo è l’INAIL con la circolare n. 64/2012 che ripercorre le recenti modifiche apportate al contratto di lavoro intermittente e ne illustra i riflessi sotto l’aspetto contributivo e della quantificazione delle prestazioni.
Contratto intermittente – Come è noto il contratto di lavoro intermittente è una tipologia contrattuale mediante la quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa al momento del bisogno. In particolare, esistono due tipologie di contratto di lavoro intermittente: con o senza l’obbligo. Naturalmente solo nel primo caso il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore un’indennità di disponibilità il cui ammontare non può essere inferiore al 20% di paga base (prevista dal CCNL). Da precisare, inoltre, che su tale indennità sono dovuti anche i contributi previdenziali e i premi assicurativi, calcolati sull’ammontare effettivo dell’indennità corrisposta al lavoratore senza applicare il minimale.
Riforma del lavoro - Di recente, come è noto, per effetto dell’emanazione della L. n. 92/2012 (Riforma del Lavoro), tale istituto è stato oggetto di modifiche più o meno rilevanti, tra cui, ad esempio, il venir meno della possibilità di utilizzo del lavoro a chiamata nei periodi delle ferie estive o delle vacanze natalizie e pasquali, a meno che il CCNL non lo preveda. Nulla cambia, invece, sotto il profilo retributivo. L’eliminazione dell’art. 37 del D.Lgs. n. 276/2003 comporta da un lato la presa in carico da parte dei contratti nazionali della relativa regolamentazione, dall’altro il conseguente obbligo di corrispondere l’indennità di disponibilità anche in assenza della relativa chiamata del lavoratore.
Il chiarimento – Ciò detto, l’INAIL precisa che – a decorrere dal 18 luglio 2012 – in costanza di rapporto di lavoro intermittente, sussistendo l’obbligo assicurativo, il premio si calcola sia in base alla retribuzione erogata per le ore di lavoro prestate sia in base a quanto corrisposto a titolo di indennità di disponibilità.
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