Il D.Lgs. n. 23/2015 all’art. 6, co. 1–3 ha introdotto nuova conciliazione (c.d. “offerta di conciliazione”) in caso di licenziamenti di lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 mediante il nuovo contratto a tutele crescenti. La nuova conciliazione, che prende il posto del c.d. “Rito Fornero” (art. 1, co. 48-68 della L. n. 92/2012), è facoltativa e consente un notevole risparmio sulle spese processuali. Le differenze rispetto alla conciliazione obbligatoria prevista dalla Fornero sono numerose: a partire dall’ambito soggettivo - che ora si applica in tutti i casi di licenziamento (prima era rivolta solo ai casi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo) - fino ad arrivare alle sedi di svolgimento, ora esperibili
non solo presso le Direzioni Territoriali del Lavoro (DTL), ma anche nelle commissioni sindacali ed enti di certificazione.
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Licenziamenti. Conciliazioni a confronto (135 kB)
Licenziamenti. Conciliazioni a confronto - Lavoro e Previdenza n. 66-2015
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