Il licenziamento è l'atto che determina lo scioglimento del vincolo contrattuale. Entrambe le parti possono recedere dal contratto di lavoro, quindi la categoria giuridica di riferimento è il recesso. Il recesso costituisce, ai sensi dell'articolo 1324 c.c., un atto o negozio unilaterale (in quanto espressione della volontà di una sola delle parti del contratto) e recettizio (in quanto diretto a produrre effetti nella sfera giuridica dell'altra). L'articolo 2110 del codice civile al comma 2 stabilisce che in caso di infortunio o di malattia (così come in caso di gravidanza o di puerperio) l'imprenditore ha diritto a recedere dal contratto di lavoro, solo una volta che sia decorso il periodo stabilito dalla legge, dagli usi o secondo equità.
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Licenziamento per superamento comporto (239 kB)
Licenziamento per superamento comporto - Lavoro e Previdenza n. 20 - 2021
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